Sentenze nº T-373/15 of Tribunal General de la Unión Europea, June 19, 2019

Resolution DateJune 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-373/15

Aiuti di Stato - Aiuti individuali a favore del complesso del Nürburgring per la realizzazione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e per l’organizzazione di gare automobilistiche - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Decisione che dichiara che il rimborso degli aiuti dichiarati incompatibili non riguarda il nuovo proprietario del complesso del Nürburgring - Ricorso di annullamento - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Associazione - Status di negoziatore - Irricevibilità - Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare - Ricorso di annullamento - Parte interessata - Interesse ad agire - Ricevibilità - Violazione dei diritti procedurali delle parti interessate - Assenza di difficoltà che richiedono l’avvio di un procedimento d’indagine formale - Denuncia - Vendita degli attivi dei beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili - Procedura di gara d’appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione

Nella causa T-373/15,

Ja zum Nürburgring eV, con sede in Nürburg (Germania), rappresentata inizialmente da D. Frey, M. Rudolph e S. Eggerath, successivamente da Frey e Rudolph, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, T. Maxian Rusche e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: K. Guzdek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 Il complesso del Nürburgring (in prosieguo: il «Nürburgring»), situato nel Land tedesco della Renania-Palatinato, comprende un circuito di gare automobilistiche (in prosieguo: il «circuito del Nürburgring»), un parco divertimenti, alberghi e ristoranti.

    2 Tra il 2002 e il 2012 i proprietari del Nürburgring (in prosieguo: i «venditori»), vale a dire le imprese pubbliche Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH e Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, hanno beneficiato, principalmente da parte del Land Renania-Palatinato, di misure di sostegno alla costruzione di un parco divertimenti, di alberghi e ristoranti e all’organizzazione di gare di Formula 1.

    1. Procedimento amministrativo e vendita degli attivi del Nürburgring

      3 Il 5 aprile 2011 la Ja zum Nürburgring eV, ricorrente, un’associazione tedesca per lo sport automobilistico avente per oggetto il ripristino e la promozione di un circuito di gara automobilistica al Nürburgring, ha presentato una prima denuncia alla Commissione europea relativa ad aiuti che sono stati versati dalla Repubblica federale di Germania a favore del circuito del Nürburgring.

      4 Con lettera del 21 marzo 2012, la Commissione ha notificato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare un procedimento d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione alle diverse misure di sostegno attuate tra il 2002 e il 2012 a favore del Nürburgring. Con tale decisione, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2012, C 216, pag. 14), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure di cui trattasi.

      5 A motivo della concessione di ulteriori misure di sostegno notificate dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, quest’ultima ha deciso di estendere il procedimento d’indagine formale a tali nuove misure. La decisione è stata notificata alla Repubblica federale di Germania con lettera del 7 agosto 2012. Con tale decisione, di cui una sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU 2012, C 333, pag. 1), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure ulteriori.

      6 Il 24 luglio 2012, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germania) ha dichiarato l’insolvenza dei venditori. Esso ha avviato una procedura d’insolvenza senza spossessamento il 1°novembre 2012 e ha deciso di procedere alla vendita degli attivi dei venditori (in prosieguo: la «vendita degli attivi del Nürburgring»). I venditori hanno designato il revisore KPMG AG quale consulente giuridico e finanziario.

      7 Il 1º novembre 2012 la gestione del Nürburgring è stata affidata alla Nürburgring Betriebsgesellschaft mbH, una società controllata al 100% da uno dei venditori, la Nürburgring GmbH, costituita dagli amministratori designati dall’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunale circoscrizionale di Bad Neuenahr-Ahrweiler).

      8 Il 15 maggio 2013 è stata avviata una procedura di gara d’appalto per procedere alla vendita degli attivi del Nürburgring (in prosieguo: la «procedura di gara d’appalto»).

      9 Il 23 maggio 2013 la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e agli amministratori i criteri che la procedura di gara d’appalto doveva soddisfare al fine di escludere elementi di aiuti di Stato e li ha informati dell’obbligo per l’acquirente prescelto di rimborsare i vantaggi che gli sarebbero stati eventualmente conferiti. Discussioni tra la Commissione, la Repubblica federale di Germania e gli amministratori avevano avuto luogo, a tale riguardo, sin dal mese di ottobre 2012.

      10 La procedura di gara d’appalto si è svolta nel seguente modo:

      - il 14 maggio 2013 è stato annunciato l’avvio della procedura di gara d’appalto attraverso un comunicato stampa di uno degli amministratori;

      - il 15 maggio 2013 la KPMG ha pubblicato un invito a manifestare interesse sul Financial Times, sull’Handelsblatt e sul sito Internet del Nürburgring;

      - 70 potenziali acquirenti hanno manifestato il loro interesse, tra i quali la ricorrente e il club automobilistico tedesco ADAC eV;

      - con lettera del 19 luglio 2013 gli investitori interessati hanno ricevuto documenti relativi al Nürburgring e sono stati invitati a presentare un’offerta indicativa, e ciò per la totalità degli attivi, per gruppi di attivi determinati o per singoli attivi;

      - il termine per la presentazione di un’offerta indicativa è stato fissato successivamente al 12 settembre 2013, con lettera del 19 luglio 2013, e poi al 26 settembre 2013, con lettera del 12 settembre 2013; ciascuna di tali lettere precisava che le offerte presentate dopo la scadenza del termine sarebbero state parimenti prese in considerazione;

      - all’inizio del mese di febbraio 2014, 24 potenziali acquirenti, tra i quali l’ADAC, avevano fatto pervenire un’offerta indicativa; l’offerta dell’ADAC verteva unicamente sul circuito del Nürburgring; 18 di essi si sono qualificati per l’indagine di due diligence, tra questi l’ADAC non figurava;

      - per i potenziali acquirenti invitati alla fase successiva della procedura di gara d’appalto, il termine per la presentazione di offerte di conferma, che dovevano essere integralmente finanziate e comprendere un accordo prenegoziato per il riacquisto degli attivi, è stato fissato successivamente all’11 dicembre 2013, con lettera del 17 ottobre 2013, e poi al 17 febbraio 2014, con lettera del 17 dicembre 2013; quest’ultima lettera indicava che le offerte presentate dopo la scadenza del termine sarebbero state parimenti prese in considerazione, ma precisava che i venditori avrebbero potuto decidere sull’identità dell’acquirente prescelto poco tempo dopo il termine per la presentazione delle offerte;

      - tredici potenziali acquirenti hanno presentato un’offerta di conferma, di cui quattro hanno presentato un’offerta relativa a tutti gli attivi, ossia la Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (in prosieguo: la «Capricorn» o l’«acquirente»), un secondo offerente (in prosieguo: «offerente 2»), un terzo offerente (in prosieguo: «offerente 3») e un quarto potenziale acquirente;

      - ai sensi delle lettere inviate agli investitori interessati il 19 luglio e il 17 ottobre 2013, gli investitori dovevano essere selezionati tenendo conto, da un lato, di esigenze di massimizzazione del valore di tutti gli attivi, e, dall’altro, di messa in sicurezza della transazione; in applicazione di tali criteri, sono state prese in considerazione, nell’ultima fase della procedura di gara d’appalto, le offerte dell’offerente 2 e della Capricorn che, da un lato, proponevano il rilevamento di tutti gli attivi del Nürburgring e, dall’altro, avevano fornito una prova della solidità finanziaria delle loro rispettive offerte il 7 e l’11 marzo 2014. Progetti di contratto di cessione sono stati negoziati in parallelo con tali due offerenti;

      - l’11 marzo 2014 il comitato dei creditori dei venditori, nell’ambito della procedura d’insolvenza dei venditori, ha approvato la vendita degli attivi del Nürburgring alla Capricorn, la cui offerta ammontava a EUR 77 milioni, mentre l’offerta dell’offerente 2 era compresa tra EUR 47 e 52 milioni.

      11 Il 23 dicembre 2013 la ricorrente ha depositato una seconda denuncia alla Commissione, per il motivo che la procedura di gara d’appalto non sarebbe stata trasparente e non discriminatoria. Secondo la ricorrente, l’acquirente prescelto avrebbe ricevuto così nuovi aiuti, e avrebbe garantito la continuità delle attività economiche dei venditori, di modo che l’ordine di recupero degli aiuti percepiti dai venditori avrebbe dovuto estendersi ad esso.

    2. Decisioni impugnate

      12 Il 1° ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/151, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania...

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