Sentenze nº T-894/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 11, 2019

Resolution DateJuly 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-894/16

Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Misure cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Sovvenzioni all’investimento - Differenziazione dei diritti aeroportuali applicabili ai voli nazionali e ai voli internazionali - Diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza dalla nuova aerostazione Marsiglia-Provenza 2 - Insussistenza di incidenza individuale - Insussistenza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale - Irricevibilità

Nella causa T-894/16,

Société Air France, con sede in Tremblay-en-France (Francia), rappresentata da R. Sermier, avocat,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da S. Noë, C. Giolito e C. Georgieva-Kecsmar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Aéroport Marseille Provence SA, con sede in Marignane (Francia), rappresentato da A. Lepièce, avocat,

e da:

Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, con sede a Dublino (Irlanda),

e

Airport Marketing Services Ltd, con sede a Dublino,

rappresentate da E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2016/1698 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L260, pag. 1);

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas, D. Spielmann (relatore), Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’aeroporto di Marsiglia Provenza si trova nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône in Francia. Si tratta di uno dei principali aeroporti del paese. Nel 2012 esso ha accolto più di otto milioni di passeggeri. Nel 2004, allo scopo di dare nuovo impulso al suo traffico e di riorientare il suo sviluppo verso destinazioni europee, esso ha deciso di realizzare, accanto all’aerostazione principale (in prosieguo: l’«aerostazione mp1»), una nuova aerostazione destinata ai voli a «basso costo» (in prosieguo: l’«aerostazione mp2»). I lavori sono iniziati nel dicembre 2005 e l’aerostazione mp2 è divenuta operativa nel settembre 2006.

2 Il 27 marzo 2007 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia, datata 15 marzo 2007 e presentata dalla ricorrente, la Société Air France, che si riferiva ad aiuti illegali concessi dal Conseil général des Bouches-du-Rhône (Consiglio generale delle Bouches-du-Rhône, Francia) all’aeroporto di Marsiglia Provenza, nonché ad aiuti illegali concessi dallo stesso aeroporto alla Ryanair DAC, già Ryanair Ltd, e ad altre compagnie aeree. Questi vantaggi sarebbero consistiti, segnatamente, in diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza dall’aerostazione mp2.

3 Il 27 novembre 2009 la ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia relativa ad aiuti illegali concessi da diversi aeroporti regionali e locali francesi, tra i quali l’aeroporto di Marsiglia Provenza.

4 Il 7 maggio 2008 il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ha annullato le tariffe omologate dei diritti per passeggero applicabili nell’aerostazione mp2 a partire dal 1° giugno 2006 nonché quelle applicabili dal 1° gennaio 2007, a causa dell’insufficiente giustificazione degli elementi contabili presi in considerazione per il calcolo dei diritti.

5 A seguito dell’annullamento delle tariffe omologate dei diritti per passeggero applicabili nell’aerostazione mp2, a decorrere dal 1º giugno 2006, nonché di quelle applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2007, la direzione generale dell’aviazione civile, collegata al Ministero dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile e dell’Energia, ha commissionato a uno studio di revisione contabile un’analisi, presentata nel novembre 2008, relativa ai metodi di imputazione dei costi e delle entrate e alla tariffazione delle aerostazioni mp1 e mp2. Basandosi su tale audit, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Marseille Provence, [Camera di commercio e d’industria (CCI) di Marsiglia Provenza (Francia; in prosieguo: la «CCIMP»)] ha stabilito nuove tariffe dei diritti per passeggero, applicabili retroattivamente.

6 Con decisione del 13 luglio 2011, rivolta alla Repubblica francese, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha invitato gli interessati a sottoporle le loro osservazioni sulle misure di cui trattasi (in prosieguo: la «decisione di avvio»).

7 La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte della Repubblica francese, della CCIMP, della ricorrente, della Ryanair e della Airport Marketing Services Ltd (in prosieguo: l’«AMS»), una controllata al 100% della Ryanair.

8 Il 20 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/1698 relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L 260, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9 Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto in particolare che l’aeroporto di Marsiglia Provenza avesse beneficiato di un aiuto all’investimento compatibile con il mercato interno. Essa ha constatato che l’aerostazione mp2 e l’adiacente area di stazionamento per gli aerei non erano riservate a una compagnia aerea in particolare. A suo avviso, detta aerostazione era quindi aperta a tutte le compagnie che intendessero utilizzarla, a condizione che fosse proposto un ridotto livello di servizi. Essa ha rilevato che detto aeroporto aveva formulato un invito a manifestare interesse per l’utilizzo di tale aerostazione e che la stessa, non essendo utilizzata al pieno delle sue capacità, era a disposizione di tutte le compagnie aeree interessate. Inoltre, essa ha constatato che le compagnie aeree versavano altresì tariffe che coprivano almeno i costi incrementali generati da ogni accordo.

10 Peraltro, la Commissione ha esaminato le tariffe dei diritti per passeggero applicabili all’aerostazione mp2. In particolare, essa ha constatato che, al fine di determinare la redditività del progetto di aerostazione a servizi semplificati e la relativa tariffazione, l’operatore prudente prenderebbe in considerazione tutte le entrate aeronautiche ed extra-aeronautiche, tenendo altresì conto della flessibilità della domanda di traffico rispetto alla tariffazione dei diritti aeronautici in questione. Essa ha affermato che «[l]o scostamento tra la tariffa dei diritti per passeggero e il costo della funzione passeggero, che [era] coperto dalle entrate extra-aeronautiche, non costitui[va] un vantaggio a favore delle compagnie aeree, ma [era] la conseguenza dell’ottimizzazione del gestore che mira[va] piuttosto a ottenere un profitto dal suo progetto d’investimento» (punto 369 della decisione impugnata). Essa ha concluso che la decisione con cui erano state determinate le tariffe dell’aerostazione in parola era conforme al principio dell’investitore prudente in un’economia di mercato.

11 Infine, la Commissione ha esaminato il contratto per l’acquisto di spazi pubblicitari stipulato il 19 maggio 2006 tra la CCIMP e l’AMS (in prosieguo: il «contratto AMS»). Tale contratto era stato concluso per una durata di cinque anni, rinnovabile una volta per lo stesso periodo, e non era stato oggetto di procedura di gara né di previa pubblicazione. Esso aveva l’obiettivo di pubblicizzare la destinazione di Marsiglia al fine di attirare un elevato numero di passeggeri.

12 Basandosi sull’analisi di redditività prodotta dalla Repubblica francese in merito ai margini finanziari generati dai voli Ryanair nel periodo 2007-2021, su cui la stessa CCIMP si sarebbe fondata per decidere in merito al contratto AMS, la Commissione ha constatato che i costi medi di tale contratto per passeggero di detta compagnia aerea consentivano di stabilire la redditività del progetto di costruzione dell’aerostazione mp2 nel suo insieme. Essa ha concluso che le tariffe applicate alle compagnie aeree, considerando le varie riduzioni esposte e i costi del contratto stesso, coprivano in qualsiasi momento almeno i costi aggiuntivi connessi all’utilizzo dell’aeroporto di Marsiglia Provenza da parte della citata compagnia aerea.

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2016 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2017 l’Aéroport Marseille Provence SA ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

15 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 26 marzo 2017 la Ryanair e l’AMS hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

16 Con ordinanza del 29 maggio 2017 il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. Le parti intervenienti hanno depositato le loro memorie e le parti principali hanno presentato le loro osservazioni in relazione alle medesime nei termini impartiti.

17 Su proposta della Sesta Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, la rimessione della causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

18 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tali domande nei termini impartiti.

19 Le parti...

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