Sentenze nº T-6/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, March 25, 2010

Resolution DateMarch 25, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-6/08

Nelle cause riunite da T‑5/08 a T‑7/08,

Société des produits Nestlé SA, con sede in Vevey (Svizzera), rappresentata dall’avv. A. von Mühlendahl,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. R. Pethke, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Master Beverage Industries Pte Ltd, con sede in Singapore (Singapore), rappresentata dagli avv.ti N. Clarembeaux, D. Vervaet e P. Maeyaert,

avente ad oggetto i ricorsi proposti contro tre decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 1° ottobre 2007 (procedimenti R 563/2006‑2, R 568/2006‑2 e R 1312/2006‑2), relative a procedimenti di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Master Beverage Industries Pte Ltd,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno 2008,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2008,

vista l’ordinanza 23 maggio 2008 che riunisce le cause T‑5/08, T‑6/08 e T‑7/08,

in seguito all’udienza del 30 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 7 maggio 2003 l’interveniente, Master Beverage Industries Pte Ltd, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) tre domande di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 I tre marchi di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo, considerati congiuntamente: i «marchi richiesti») sono i seguenti segni figurativi:

– nella causa T‑5/08 (domanda di marchio comunitario n. 3157005), il segno Golden Eagle di colore marrone chiaro, marrone scuro, rosso, giallo, oro, bianco, argento e blu (in prosieguo: il «marchio richiesto n. 1»), così rappresentato:

– nella causa T‑6/08 (domanda di marchio comunitario n. 3156924), il segno Golden Eagle Deluxe di colore marrone scuro, marrone chiaro, rosso, oro, bianco e giallo (in prosieguo: il «marchio richiesto n. 2»), così rappresentato:

– nella causa T‑7/08 (domanda di marchio comunitario n. 3157534), il segno Golden Eagle Deluxe di colore marrone scuro, marrone chiaro, rosso, oro, bianco e giallo (in prosieguo: il «marchio richiesto n. 3»), così rappresentato:

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione sono compresi nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Caffè, succedanei del caffè, bevande a base di caffè, bevande al caffè con latte».

4 La domanda di registrazione del marchio richiesto n. 1 è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 5/2004 del 2 febbraio 2004, quella del marchio richiesto n. 2 nel Bollettino dei marchi comunitari n. 83/2003 del 24 novembre 2003 e quella del marchio richiesto n. 3 nel Bollettino dei marchi comunitari n. 82/2003 del 17 novembre 2003.

5 Il 1° aprile 2004 la ricorrente, Société des produits Nestlé SA, ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), contro la registrazione del marchio richiesto n. 1. Essa ha inoltre presentato opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto n. 2 il 23 febbraio 2004 e contro quella del marchio richiesto n. 3 il 17 febbraio 2004.

6 Le opposizioni erano in particolare basate su marchi internazionali e nazionali anteriori che rappresentano un mug rosso sopra un letto di chicchi di caffè (in prosieguo: i «marchi anteriori»).

7 Si tratta del marchio internazionale figurativo, di colore rosso, nero, marrone, bianco, arancione ed oro, registrato con il riferimento IR 726641 e così rappresentato:

8 Tale marchio è stato registrato il 18 gennaio 2000, ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, come riveduto e modificato, per prodotti compresi nella classe 30 dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Caffè ed estratti di caffè, bevande a base di caffè ed estratti di caffè, caffè solubili, caffè decaffeinati, estratti di caffè decaffeinati».

9 Esso è in particolare tutelato nei seguenti Stati membri dell’Unione europea: il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria ed il Portogallo.

10 Il segno in questione è stato altresì registrato come marchio nazionale in Grecia in data 8 maggio 2000, con il numero 142377, per prodotti compresi nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza, segnatamente per i seguenti prodotti: «Caffè, estratti di caffè e preparati a base di caffè, succedanei del caffè e estratti di succedanei del caffè».

11 Si tratta inoltre del marchio internazionale figurativo, descritto di colore rosso, marrone ed oro, registrato con il riferimento IR 633089 e rappresentato in bianco e nero nel modo seguente:

12 Tale marchio è stato registrato il 9 marzo 1995, in base all’Accordo di Madrid, per prodotti compresi nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Caffè ed estratti di caffè, bevande a base di caffè e di estratti di caffè, caffè solubili, caffè decaffeinati, estratti di caffè decaffeinati».

13 Esso è tutelato, in particolare, nei seguenti Stati membri dell’Unione: il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria ed il Portogallo.

14 Inoltre, detto segno è stato registrato come marchio nazionale, per gli stessi prodotti, in vari Stati membri dell’Unione, vale a dire la Danimarca (registrazione effettuata il 3 febbraio 1995 con il numero 976.1995), la Grecia (registrazione effettuata il 17 agosto 1999 con il numero 122009) e la Finlandia (registrazione effettuata il 20 settembre 1995 con il numero 140164).

15 Le opposizioni erano basate su tutti i summenzionati prodotti tutelati dai marchi anteriori ed erano dirette contro tutti i prodotti indicati nelle domande di marchi comunitari.

16 I motivi dedotti a sostegno delle opposizioni erano quelli di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009] e all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009).

17 Con decisioni del 27 febbraio (causa T‑5/08), 27 marzo (causa T‑6/08) e 6 settembre 2006 (causa T‑7/08), la divisione di opposizione ha respinto le opposizioni.

18 Il 25 aprile (cause T‑5/08 e T‑6/08) ed il 5 ottobre 2006 (causa T‑7/08), la ricorrente ha proposto ricorso avverso ciascuna delle decisioni della divisione di opposizione.

19 Con tre decisioni del 1° ottobre 2007 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la commissione di ricorso ha respinto i ricorsi. Essa ha, in sostanza, dichiarato che le opposizioni non erano fondate, poiché i marchi in questione non erano simili.

Conclusioni delle parti

20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare le decisioni impugnate;

– statuire che le domande di registrazione dei marchi richiesti devono essere respinte;

– condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso;

– condannare l’interveniente alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

21 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere i ricorsi;

– condannare la ricorrente alle spese.

22 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– confermare le decisioni impugnate;

– ordinare la registrazione dei marchi richiesti;

– condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso.

23 In sede di udienza, in risposta ad una domanda posta dal Tribunale, l’interveniente ha indicato che il suo secondo capo delle conclusioni, diretto a ordinare la registrazione dei marchi richiesti, è in realtà assorbito dal primo capo delle conclusioni; di ciò si è preso atto nel verbale di udienza.

In diritto

24 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi, attinenti...

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