80/1186/EEC: Council Decision of 16 December 1980 on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community
Published date | 31 December 1980 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 361, 31 December 1980 |
80/1186/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 31/12/1980 pag. 0001 - 0109
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 28 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0003
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1980
relativa all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea
( 80/1186/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 136 ,
visto l ' accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità , firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 , qui di seguito denominato « accordo interno » ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
considerando che è necessario stabilire per un nuovo periodo le disposizioni da applicare all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea , in appresso denominati « paesi e territori » ;
considerando che queste disposizioni rientrano nel contesto degli sforzi compiuti dalla Comunità economica europea per instaurare , in particolare mediante la seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 , in appresso denominata « convenzione » , un nuovo modello di relazioni fra regioni sviluppate e regioni in via di sviluppo , compatibile con le aspirazioni della comunità internazionale per un ordine economico più giusto e più equilibrato ;
considerando che le necessità di sviluppo dei paesi e territori e le esigenze della promozione del loro sviluppo industriale giustificano il mantenimento della possibilità di riscuotere dazi doganali e di stabilire restrizioni quantitative ;
considerando che , per quanto riguarda il rum , l ' arak e il tafia , della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , si devono prevedere disposizioni particolari ;
considerando che l ' articolo 185 della convenzione prevede la possibilità per un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato , divenuto indipendente , di accedere alla convenzione ; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adattare la presente decisione ;
considerando che l ' articolo 1 dell ' accordo interno prevede che , nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente acceda alla convenzione , gli importi dell ' aiuto finanziario sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo previsti per i paesi e territori siano diminuiti e gli importi previsti per gli Stati ACP siano aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio ;
considerando che , per facilitare l ' applicazione futura di tale disposizione e per garantire la massima equità nell ' assegnazione dell ' aiuto finaziario , occorre procedere ad una ripartizione fra , da un lato , i paesi e territori della Repubblica francese e , dall ' altro , i paesi e territori del Regno Unito e , infine , le Antille olandesi ,
DECIDE :
Articolo 1
La presente decisione ha lo scopo di facilitare lo sviluppo economico e sociale e di rafforzare le strutture economiche dei paesi e territori elencati nell ' allegato I , in particolare mediante lo sviluppo degli scambi commerciali , delle relazioni economiche e della cooperazione agricola e industriale fra la Comunità e i paesi e territori , mediante un contributo alla salvaguardia degli interessi di quei paesi e territori la cui economia dipende in misura rilevante dall ' esportazione dei prodotti di base e mediante l ' attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica .
TITOLO I
COOPERAZIONE COMMERCIALE
Capitolo 1
Regime degli scambi
Articolo 2
Nel settore della cooperazione commerciale , l 'obiettivo della presente decisione è di promuovere gli scambi fra i paesi e territori e la Comunità , tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo , nonché gli scambi fra i paesi e territori .
Nel perseguimento di questo obiettivo , sarà riservata una attenzione particolare alla necessità di garantire effettivi vantaggi supplementari agli scambi commerciali fra i paesi e territori e la Comunità al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di migliorare le condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato comunitario , assicurando così un miglior equilibrio degli scambi delle parti interessate .
A questo scopo le parti interessate applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate , enunciate nei titoli III , IV e V .
Articolo 3
1 . I prodotti originari dei paesi e territori sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente .
2 . a ) I prodotti originari dei paesi e territori :
- riportati nell ' elenco dell ' allegato II del trattato che siano oggetto di un ' organizzazione comune di mercato a norma dell ' articolo 40 del trattato , o
- soggetti , all ' importazione nella Comunità , ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune ,
sono importati nella Comunità , in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi , alle seguenti condizioni :
i ) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell ' importazione non prevedono , oltre alla riscossione dei dazi doganali , l ' applicazione di altre misure relative all ' importazione ;
ii ) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i ) , la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello concesso ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita per gli stessi prodotti .
b ) Questo regime entra in vigore contemporaneamente alla presente decisione e resta applicabile per tutta la durata della stessa .
Tuttavia , se la Comunità , nel periodo di applicazione della presente decisione ,
- sottopone uno o più prodotti ad un ' organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune , essa si riserva di adattare il regime d ' importazione di questi prodotti originari dei paesi e territori . In tal caso , si applica la lettera a ) ,
- modifica un ' organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricole comune , essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore dei paesi e territori . In tal caso , la Comunità mantiene a favore dei prodotti originari dei paesi e territori un vantaggio paragonabile a quello di cui essi fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita .
c ) Qualora , durante il periodo di applicazione della presente decisione , le competenti autorità dei paesi e territori ritengano che taluni prodotti agricoli di cui alla lettera a ) , diversi da quelli soggetti ad un regime particolare , giustifichino il beneficio di un tale regime , la Commissione presenta eventualmente al Consiglio una proposta .
Articolo 4
1 . La Comunità non applica all ' importazione dei prodotti originari dei paesi e territori restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente .
2 . Tuttavia , il paragrafo 1 non pregiudica il regime d ' importazione riservato ai prodotti di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera a ) , primo trattino .
Articolo 5
La presente decisione non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi internazionali relativi ai medesimi , di cui al Comunità è firmataria .
Articolo 6
Le autorità competenti di un paese o territorio possono mantenere o fissare , per quanto l ' importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri paesi e territori , dazi doganali o restrizioni quantitative che esse reputano necessari , tenuto conto delle attuali esigenze dello sviluppo del paese o territorio .
Articolo 7
Gli articoli 4 e 6 non pregiudicano divieti o restrizioni all ' importazione , all ' esportazione o al transito , giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale .
Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire nè un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio .
Articolo 8
1 . Il regime degli scambi applicato dai paesi e territori nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita .
2 . Il paragrafo 1 non pregiudica la concessione , da parte di un paese o territorio a certi altri paesi o territori o ad altri paesi in via di sviluppo , di un regime più favorevole di quello concesso alla Comunità .
Articolo 9
1 . Entro tre mesi dall ' entrata in vigore della presente decisione , la Francia , i Paesi Bassi e il Regno Unito trasmettono alla Commissione le tariffe doganali dei paesi e territori con i quali mantengono relazioni particolari .
Nella communicazione vengono specificati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che rimangono applicabili ai prodotti originari della Comunità e degli altri paesi e territori .
Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anche le successive modifiche delle tariffe doganali dei paesi e territori man mano che esse vengono introdotte .
2 . La...
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