80/1186/EEC: Council Decision of 16 December 1980 on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community

Published date31 December 1980
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 361, 31 December 1980
EUR-Lex - 31980D1186 - IT 31980D1186

80/1186/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 31/12/1980 pag. 0001 - 0109
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 28 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0003


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1980

relativa all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea

( 80/1186/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 136 ,

visto l ' accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità , firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 , qui di seguito denominato « accordo interno » ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che è necessario stabilire per un nuovo periodo le disposizioni da applicare all ' associazione dei paesi e territori d ' oltremare alla Comunità economica europea , in appresso denominati « paesi e territori » ;

considerando che queste disposizioni rientrano nel contesto degli sforzi compiuti dalla Comunità economica europea per instaurare , in particolare mediante la seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 , in appresso denominata « convenzione » , un nuovo modello di relazioni fra regioni sviluppate e regioni in via di sviluppo , compatibile con le aspirazioni della comunità internazionale per un ordine economico più giusto e più equilibrato ;

considerando che le necessità di sviluppo dei paesi e territori e le esigenze della promozione del loro sviluppo industriale giustificano il mantenimento della possibilità di riscuotere dazi doganali e di stabilire restrizioni quantitative ;

considerando che , per quanto riguarda il rum , l ' arak e il tafia , della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune , si devono prevedere disposizioni particolari ;

considerando che l ' articolo 185 della convenzione prevede la possibilità per un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato , divenuto indipendente , di accedere alla convenzione ; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adattare la presente decisione ;

considerando che l ' articolo 1 dell ' accordo interno prevede che , nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente acceda alla convenzione , gli importi dell ' aiuto finanziario sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo previsti per i paesi e territori siano diminuiti e gli importi previsti per gli Stati ACP siano aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio ;

considerando che , per facilitare l ' applicazione futura di tale disposizione e per garantire la massima equità nell ' assegnazione dell ' aiuto finaziario , occorre procedere ad una ripartizione fra , da un lato , i paesi e territori della Repubblica francese e , dall ' altro , i paesi e territori del Regno Unito e , infine , le Antille olandesi ,

DECIDE :

Articolo 1

La presente decisione ha lo scopo di facilitare lo sviluppo economico e sociale e di rafforzare le strutture economiche dei paesi e territori elencati nell ' allegato I , in particolare mediante lo sviluppo degli scambi commerciali , delle relazioni economiche e della cooperazione agricola e industriale fra la Comunità e i paesi e territori , mediante un contributo alla salvaguardia degli interessi di quei paesi e territori la cui economia dipende in misura rilevante dall ' esportazione dei prodotti di base e mediante l ' attuazione di interventi finanziari e di cooperazione tecnica .

TITOLO I

COOPERAZIONE COMMERCIALE

Capitolo 1

Regime degli scambi

Articolo 2

Nel settore della cooperazione commerciale , l 'obiettivo della presente decisione è di promuovere gli scambi fra i paesi e territori e la Comunità , tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo , nonché gli scambi fra i paesi e territori .

Nel perseguimento di questo obiettivo , sarà riservata una attenzione particolare alla necessità di garantire effettivi vantaggi supplementari agli scambi commerciali fra i paesi e territori e la Comunità al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di migliorare le condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato comunitario , assicurando così un miglior equilibrio degli scambi delle parti interessate .

A questo scopo le parti interessate applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate , enunciate nei titoli III , IV e V .

Articolo 3

1 . I prodotti originari dei paesi e territori sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente .

2 . a ) I prodotti originari dei paesi e territori :

- riportati nell ' elenco dell ' allegato II del trattato che siano oggetto di un ' organizzazione comune di mercato a norma dell ' articolo 40 del trattato , o

- soggetti , all ' importazione nella Comunità , ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune ,

sono importati nella Comunità , in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi , alle seguenti condizioni :

i ) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell ' importazione non prevedono , oltre alla riscossione dei dazi doganali , l ' applicazione di altre misure relative all ' importazione ;

ii ) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i ) , la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello concesso ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita per gli stessi prodotti .

b ) Questo regime entra in vigore contemporaneamente alla presente decisione e resta applicabile per tutta la durata della stessa .

Tuttavia , se la Comunità , nel periodo di applicazione della presente decisione ,

- sottopone uno o più prodotti ad un ' organizzazione comune di mercato o ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricola comune , essa si riserva di adattare il regime d ' importazione di questi prodotti originari dei paesi e territori . In tal caso , si applica la lettera a ) ,

- modifica un ' organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politica agricole comune , essa si riserva di modificare il regime fissato per i prodotti originari a favore dei paesi e territori . In tal caso , la Comunità mantiene a favore dei prodotti originari dei paesi e territori un vantaggio paragonabile a quello di cui essi fruivano in precedenza nei confronti dei prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita .

c ) Qualora , durante il periodo di applicazione della presente decisione , le competenti autorità dei paesi e territori ritengano che taluni prodotti agricoli di cui alla lettera a ) , diversi da quelli soggetti ad un regime particolare , giustifichino il beneficio di un tale regime , la Commissione presenta eventualmente al Consiglio una proposta .

Articolo 4

1 . La Comunità non applica all ' importazione dei prodotti originari dei paesi e territori restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente .

2 . Tuttavia , il paragrafo 1 non pregiudica il regime d ' importazione riservato ai prodotti di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera a ) , primo trattino .

Articolo 5

La presente decisione non pregiudica il trattamento che la Comunità riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi internazionali relativi ai medesimi , di cui al Comunità è firmataria .

Articolo 6

Le autorità competenti di un paese o territorio possono mantenere o fissare , per quanto l ' importazione di prodotti originari della Comunità o degli altri paesi e territori , dazi doganali o restrizioni quantitative che esse reputano necessari , tenuto conto delle attuali esigenze dello sviluppo del paese o territorio .

Articolo 7

Gli articoli 4 e 6 non pregiudicano divieti o restrizioni all ' importazione , all ' esportazione o al transito , giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale .

Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire nè un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio .

Articolo 8

1 . Il regime degli scambi applicato dai paesi e territori nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri né essere meno favorevole del trattamento della nazione più favorita .

2 . Il paragrafo 1 non pregiudica la concessione , da parte di un paese o territorio a certi altri paesi o territori o ad altri paesi in via di sviluppo , di un regime più favorevole di quello concesso alla Comunità .

Articolo 9

1 . Entro tre mesi dall ' entrata in vigore della presente decisione , la Francia , i Paesi Bassi e il Regno Unito trasmettono alla Commissione le tariffe doganali dei paesi e territori con i quali mantengono relazioni particolari .

Nella communicazione vengono specificati i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che rimangono applicabili ai prodotti originari della Comunità e degli altri paesi e territori .

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anche le successive modifiche delle tariffe doganali dei paesi e territori man mano che esse vengono introdotte .

2 . La...

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