80/877/EEC: Council Decision of 15 September 1980 on financial aid from the Community for the eradication of African Swine Fever in Portugal

Published date23 September 1980
Subject MatterVeterinary legislation,Financial provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 250, 23 September 1980
EUR-Lex - 31980D0877 - IT 31980D0877

80/877/CEE: Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1980, che istituisce un aiuto finanziario della Comunità per l' eradicazione della peste suina africana in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 23/09/1980 pag. 0012 - 0013


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 settembre 1980 che istituisce un aiuto finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

(80/877/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Comunità deve prendere tutte le misure atte a garantire la sua protezione contro l'insorgere della peste suina africana nel proprio territorio;

considerando che, a tal fine, la Comunità ha intrapreso e continua ad intraprendere azioni intese a mantenere tale tipo di malattia lontano dalle proprie frontiere, aiutando i paesi colpiti a rafforzare le rispettive misure profilattiche;

considerando che le azioni intraprese nella penisola iberica avranno pieno effetto solo a condizione di essere estese al Portogallo;

considerando che, secondo il parere delle stesse autorità portoghesi, i mezzi sino ad ora impiegati devono essere potenziati per conseguire l'obiettivo fondamentale consistente nell'eliminare la malattia in tutto il paese;

considerando che le autorità portoghesi hanno fatto appello alla Comunità per ottenere un contributo per le spese connesse con l'efficace attuazione di un programma di eradicazione totale;

considerando che è opportuno accogliere tale richiesta e concedere un aiuto al Portogallo, tenuto conto dell'impegno da esso assunto di proteggere la Comunità contro la peste suina africana e di eliminare completamente tale malattia al termine di un piano di eradicazione di cinque anni;

considerando che il piano di eradicazione deve comportare determinate misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa; che tali misure devono poter essere adattate all'evoluzione della situazione, mediante una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che occorre garantire la regolare informazione degli Stati membri in merito allo svolgimento delle azioni intraprese,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità contribuisce finanziariamente all'eradicazione della...

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