Ordinanze (Informazione) nº T-621/17 of Tribunal General de la Unión Europea, October 12, 2018
Resolution Date | October 12, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-621/17 |
Causa T-621/17 R
(pubblicazione per estratto)
Taminco BVBA
contro
Autorità europea per la sicurezza alimentare
Massime - Ordinanza del Presidente del Tribunale 12 ottobre 2018
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Procedimento sommario - Sospensione dell’esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Valutazione nell’ambito del contenzioso sulla protezione di informazioni riservate - Necessità di soddisfare il presupposto relativo al fumus boni iuris - Ricorso contro una decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che nega il trattamento riservato di informazioni da essa elaborate - Mancato accertamento dell’applicabilità della procedura di trattamento riservato alle informazioni di cui trattasi - Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 63)
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Procedimento sommario - Sospensione dell’esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Valutazione nell’ambito del contenzioso sulla protezione di informazioni riservate - Onere della prova relativo alla riservatezza delle informazioni di cui trattasi
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In materia di procedimenti sommari, non è sufficiente, per ottenere la concessione di provvedimenti provvisori, asserire che le informazioni che stanno per essere divulgate rivestono carattere riservato, qualora tale allegazione non soddisfi il presupposto dell’esistenza di un fumus boni juris.
Pertanto, con riferimento ad una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che respinge una domanda di trattamento riservato formulata nell’ambito di una domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, il presupposto del fumus boni iuris non è soddisfatto qualora le informazioni interessate siano state elaborate dall’EFSA nell’ambito della valutazione di tale domanda e non sembrino, a priori, poter essere definite come informazioni per le quali può essere richiesto un trattamento riservato in forza dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Inoltre, risulta, a prima vista, che l’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento menziona una valutazione eventuale dell’EFSA non già come possibile oggetto di un trattamento riservato, bensì per escludere...
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