Comunicazioni sulla GU nº T-388/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 26, 2019

Resolution DateJuly 26, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-388/19

Ricorso proposto il 28 giugno 2019 - Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento

(Causa T-388/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio) e Antoni Comín i Oliveres (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, avvocato, B. Emmerson QC, G. Boye e S. Bekaert, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento che ha negato ai ricorrenti l’accesso allo speciale servizio di accoglienza allestito per i deputati eletti al Parlamento, nonché l’istruzione del Presidente del Parlamento del 29 maggio 2019 che ha impedito loro di presentare la dichiarazione scritta richiesta dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo (in prosieguo: il «regolamento»);

annullare la decisione del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, di non tenere conto dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo del 26 maggio 2019 ufficialmente dichiarati dalla Spagna, nonché la successiva decisione di tenere conto di una lista di deputati eletti diversa e incompleta, notificata dalle autorità spagnole il 17 giugno 2019, la quale non include i ricorrenti;

annullare la decisione del Parlamento che ha considerato che la comunicazione della Commissione elettorale spagnola del 20 giugno 2019 privasse d’efficacia la dichiarazione dei ricorrenti in qualità di deputati eletti al Parlamento, il che costituisce una dichiarazione illegale di vacanza, contraria all’articolo 13 dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo del 1976;

annullare la decisione del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, che ha rifiutato di garantire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, il diritto dei ricorrenti di sedere con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi dalla data della prima seduta e fintanto che non si sia deciso in merito alle contestazioni sollevate sia innanzi al Parlamento che innanzi alle autorità giudiziarie spagnole;

annullare la decisione del Presidente del Parlamento, confermata dalla lettera del Presidente del Parlamento del 27 giugno 2019, priva di base giuridica, che ha rifiutato di confermare i privilegi e le immunità dei ricorrenti di cui all’articolo 9 del Protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione...

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