81/462/EEC: Council Decision of 11 June 1981 on the conclusion of the Convention on long-range transboundary air pollution

Published date27 June 1981
Subject MatterEnvironment,Provisions under Article 235 EEC,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 171, 27 June 1981
EUR-Lex - 31981D0462 - IT 31981D0462

81/462/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 27/06/1981 pag. 0011 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0039


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell ' 11 giugno 1981

relativa alla conclusione della convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

( 81/462/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' obbiettivo della politica ecologica della Comunità , quale è stato definito nella dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio , del 22 novembre 1973 , concernente un programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) , integrata dalla risoluzione del Consiglio , del 17 maggio 19777 , concernente il proseguimento e l ' attuazione di una politica e di un programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) , tende a migliorare la qualità e la scena della vita , l ' ambiente e le condizioni di vita dei popoli che ne fanno parte , in particolare prevedendo , riducendo e , per quanto possibile , sopprimendo l ' inquinamento e gli inconvenienti ambientali , e infine ricercando , con gli Stati non appartenenti alla Comunità , soluzioni comuni ai problemi ecologici , specialmente nell ' ambito delle organizzazioni internazionali ;

considerando che , conformemente alla dichiarazione della Conferenza della Nazioni Unite sull ' ambiente umano adottata a Stoccolma nel 1972 , uno dei principi della politica ecologica nella Comunità è di vigilare a che le attività svolte in uno Stato non provochino una degradazione dell ' ambiente in un altro Stato ;

considerando che , nell ' ambito della Commissione economica per l ' Europea , la Comunità ha partecipo ai negozziati per una convenzione e una risoluzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

considerando che il 14 novembre 1979 , la Comunità ha firmato la convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ed ha approvato la risoluzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza , nella quale i firmatari della convenzione hanno deciso di applicare in via provvisoria la convenzione stessa nell ' ambito della Commissione economica per l ' Europea , e si sono impegnati ad adempiere , per quanto è possibile , agli obblighi da essa derivanti , i attesa della sua entrata in vigore ;

considerando che la partecipazione della Comunità all ' attuazione di tale convenzione è necessaria per il conseguimento d ' uno degli obiettivi della Comunità e che i poteri d ' azione a tal uopo richiesti non sono previsti da disposizioni del trattato diverse dall ' articolo 235 ;

considerando che la Comunità parteciperà all ' attuazione di detta convenzione esercitando le competenze derivanti dalle attuali norme comuni e le competenze che le saranno in futuro attribuite da atti adottati dal Consiglio , nonchù utilizzando i risultati delle azioni comunitarie nei settori interessati ( ricerca , scambio di informazioni ) ;

considerando che è necessario in tale misura che la Comunità concluda detta convenzione ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvata , a nome della Comunità economica europea , la convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza .

Il testo della convenzione e quello della risoluzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza sono allegati alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti , conformemente all ' articolo 15 della convenzione ( 5 ) .

Fatto a Lussemburgo , addì 11 giugno 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

L . GINJAAR

( 1 ) GU n . C 59 del 10 . 3 . 1980 , pag . 71 .

( 2 ) GU n . C 72 del 24 . 3 . 1980 , pag . 25 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 5 ) La data dell ' entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

TRADUZIONE

( I testi in lingua inglese , francese e russa sono i soli facenti fede )

CONVENZIONE

sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE ,

RISOLUTE a promuovere le relazioni e la cooperazione nel campo della protezione dell ' ambiente ,

CONSAPEVOLI dell ' importanza delle attività della Commissione economica per l ' Europea delle Nazioni Unite per il rafforzamento delle relazioni e della cooperazione di cui sopra , in particolare per quel che riguarda l ' inquinamento atmosferico , compreso il trasporto a grande distanza degli inquinamenti atmosferici ,

RICONOSCENDO il contributo della Commissione economica per l ' Europa all ' applicazione multilaterale delle pertinenti disposizioni dell ' atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ,

TENENDO CONTO dell ' appello , contenuto nel capitolo « Ambiente » dell ' atto finale della conferenza sulla sicurezza e...

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