81/524/EEC: Commission Decision of 12 June 1981 on application for reimbursement of aid granted by Member States to producer groups and associations thereof
Published date | 18 July 1981 |
Subject Matter | European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 196, 18 July 1981 |
81/524/CEE: Decisione della Commissione, del 12 giugno 1981, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle associazioni di produttori e alle relative unioni
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 18/07/1981 pag. 0006 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0159
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0159
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0140
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 1981
relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle associazioni di produttori e alle relative unioni
( 81/524/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1360/78 del Consiglio , del 19 giugno 1978 , concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 4 ,
considerando che le domande di rimborso degli aiuti concesse dagli Stati membri conformemente al regolamento ( CEE ) n . 1360/78 devono contenere alcuni dati che consentano l ' esame della conformità delle spese con le disposizioni del regolamento ;
considerando che , per consentire un efficace controllo , gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi per un periodo di tre anni dopo il versamento dell ' ultimo rimborso ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . Le domande di rimborso di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 devono essere conformi alle tabelle che figurano negli allegati della presente decisione .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , insieme alla loro prima domanda di rimborso , i testi delle disposizioni nazionali d ' applicazione e delle istruzioni amministrative , nonchù i formulari o gli altri documenti relativi all ' applicazione amministrativa dell 'azione , non contemplati dall ' articolo 19 del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 .
Articolo 2
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione , per ciascun beneficiario , durante un periodo di tre anni dopo il versamento dell ' ultimo...
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