81/524/EEC: Commission Decision of 12 June 1981 on application for reimbursement of aid granted by Member States to producer groups and associations thereof

Published date18 July 1981
Subject MatterEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 196, 18 July 1981
EUR-Lex - 31981D0524 - IT

81/524/CEE: Decisione della Commissione, del 12 giugno 1981, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle associazioni di produttori e alle relative unioni

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 18/07/1981 pag. 0006 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0159
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0159
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0140


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle associazioni di produttori e alle relative unioni

( 81/524/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1360/78 del Consiglio , del 19 giugno 1978 , concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafo 4 ,

considerando che le domande di rimborso degli aiuti concesse dagli Stati membri conformemente al regolamento ( CEE ) n . 1360/78 devono contenere alcuni dati che consentano l ' esame della conformità delle spese con le disposizioni del regolamento ;

considerando che , per consentire un efficace controllo , gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi per un periodo di tre anni dopo il versamento dell ' ultimo rimborso ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1 . Le domande di rimborso di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 devono essere conformi alle tabelle che figurano negli allegati della presente decisione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , insieme alla loro prima domanda di rimborso , i testi delle disposizioni nazionali d ' applicazione e delle istruzioni amministrative , nonchù i formulari o gli altri documenti relativi all ' applicazione amministrativa dell 'azione , non contemplati dall ' articolo 19 del regolamento ( CEE ) n . 1360/78 .

Articolo 2

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione , per ciascun beneficiario , durante un periodo di tre anni dopo il versamento dell ' ultimo...

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