Sentenze nº T-119/07 of Tribunal General de la Unión Europea, September 17, 2019

Resolution DateSeptember 17, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-119/07

Aiuti di Stato - Direttiva 2003/96/C - Accise sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione dall’accisa - Carattere selettivo - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 2001 - Legittimo affidamento - Presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Motivazione contraddittoria

Nelle cause riunite T-119/07 e T-207/07,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello e P. Garofoli, avvocati dello Stato,

ricorrente nella causa T-119/07,

Eurallumina SpA, con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata inizialmente da L. Martin Alegi, R. Denton ed E. Cormack, successivamente da L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis e L. Philippou, solicitors,

ricorrente nella causa T-207/07,

contro

Commissione europea, rappresentata, nella causa T-119/07, da V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte e K. Walkerová, in qualità di agenti, e, nella causa T-207/07, inizialmente da V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte e K. Walkerová, successivamente da N. Khan e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto varie domande basate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento, totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007, L 147, pag. 29), nei limiti in cui essa accerta l’esistenza di un aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a partire dal 1° gennaio 2004, sulla base dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna (Italia) e ordina alla Repubblica italiana il recupero di detto aiuto o l’annullamento o la sospensione del suo versamento,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti antecedenti alla presentazione del ricorso

1 L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca utilizzata principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio. Essa è ricavata dalla bauxite mediante un processo di raffinazione la cui ultima fase consiste nella calcinazione. L’allumina calcinata è utilizzata per oltre il 90% per la fusione dell’alluminio. Il resto è sottoposto a ulteriori lavorazioni e utilizzato in applicazioni chimiche. Per la produzione di allumina possono essere utilizzati, come combustibile, oli minerali.

2 Vi è un solo produttore di allumina in Irlanda, un solo produttore in Italia e un solo produttore in Francia. Si tratta, in Italia, di Eurallumina SpA, con sede in Sardegna. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Grecia, in Spagna, in Ungheria e nel Regno Unito.

3 Analogamente alla Repubblica francese e all’Irlanda, la Repubblica italiana ha esentato dall’accisa le imprese che utilizzano oli minerali per la produzione di allumina nel suo territorio.

4 La tassazione degli oli minerali è stata oggetto di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea dopo l’entrata in vigore della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, sull’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU 1992, L 316, pag. 12). L’utilizzo di oli minerali per la produzione di allumina non era escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 92/81, né ha costituto l’oggetto di un’esenzione obbligatoria o facoltativa a norma dell’articolo 8 di tale medesima direttiva.

5 L’articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU 1992, L 316, pag. 19), fissava l’aliquota minima dell’accisa sull’olio combustibile pesante, che gli Stati membri dovevano applicare dal 1° gennaio 1993.

6 Tuttavia, con diverse decisioni, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato la Repubblica francese, l’Irlanda e la Repubblica italiana a esonerare dalle accise gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna. L’ultima decisione del Consiglio a tal riguardo è la decisione 2001/224/CE, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU 2001, L 84, pag. 23), che autorizza le esenzioni fino al 31 dicembre 2006.

7 Con le decisioni C(2001) 3296, C(2001) 3300 e C(2001) 3295, del 30 ottobre 2001 (GU 2002, C 30, pagg. 17, 21 e 25), la Commissione delle Comunità Europee ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE nei confronti delle esenzioni dall’accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna.

8 Nell’ambito del procedimento d’indagine formale avviato con la decisione C(2001) 3300, sono avvenuti scambi di corrispondenza tra la Commissione, gli Stati membri interessati, l’Associazione europea dell’alluminio e i beneficiari degli aiuti, segnatamente Eurallumina.

9 La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51), ha abrogato la direttiva 92/81 nonché la direttiva 92/82 con effetto dal 31 dicembre 2003. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96, quest’ultima non si applica a determinati usi dei prodotti energetici, in particolare agli usi combinati dei prodotti energetici. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, di tale medesima direttiva, l’uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato. L’uso dell’olio combustibile pesante per la produzione di allumina rientra in questa categoria. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2004, l’aliquota minima dell’accisa sull’olio combustibile pesante non si applica più al carburante utilizzato nella produzione di allumina. Inoltre, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 prevede che, in deroga alle disposizioni di tale direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell’allegato II e che, previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l’autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell’allegato II. Tale ultimo allegato prevede un’esenzione dall’accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato come combustibile nella produzione di allumina, per la Francia, nella regione di Gardanne, per l’Irlanda, nella regione di Shannon e, per l’Italia, in Sardegna.

10 Con la decisione 2006/323/CE, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine avviato con la decisione C(2001) 3300, per quanto riguardava l’aiuto concesso per il periodo fino al 31 dicembre 2003, ossia fino all’entrata in vigore della direttiva 2003/96, dichiarando una parte dell’aiuto incompatibile con il mercato comune (in prosieguo: la «decisione allumina I»). Al punto 92 della decisione allumina I, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento per quanto riguardava il periodo a partire dal 1° gennaio 2004, ossia il periodo successivo all’entrata in vigore della direttiva 2003/96. Come per il periodo precedente, la Commissione ha indicato, nella decisione di estensione del procedimento, di nutrire dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), nonché con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3; in prosieguo: la «disciplina degli aiuti in materia ambientale del 2001»).

11 La decisione allumina I è stata trasmessa alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana con lettere dell’8 dicembre 2005 (D/206670, D/206671 e D/206673). Essa è stata indirizzata ai beneficiari interessati e all’Associazione europea dell’alluminio con lettere del 23 gennaio 2006 (D/50525, D/50526, D/50527 e D/50528).

12 I tre Stati membri e due beneficiari hanno ciascuno presentato un ricorso avverso la decisione allumina I, ricorsi che sono stati iscritti a ruolo con i numeri T-50/06 (Irlanda), T-56/06 (Francia), T-60/06 (Italia), T-62/06 (Eurallumina) e T-69/06 (Aughinish Alumina Ltd; in prosieguo: «Aughinish») (in prosieguo, congiuntamente: le «cause allumina I»). Il beneficiario irlandese, Aughinish, ha inoltre presentato domanda per la sospensione dell’esecuzione della decisione mediante procedimento sommario. Tale domanda è stata registrata con il numero T-69/06 R. Con ordinanza del 2 agosto 2006, Aughinish Alumina/Commissione (T-69/06 R, non pubblicata, EU:T:2006:225), il Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.

13 La decisione allumina I è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 4 maggio 2006 e i terzi interessati sono stati invitati a presentare osservazioni sulla decisione di estensione del procedimento con una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 maggio 2006. La...

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