Ordinanze nº T-19/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 17, 2019

Resolution DateSeptember 17, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-19/17

Cancellazione dal ruolo

Nella causa T-19/17,

Fastweb SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Merola, L. Armati, A. Guarino ed E. Cerchi, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Telecom Italia SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da F. Cardarelli, F. Lattanzi e F. S. Cantella, avvocati,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Christophou, G. Conte, C. Urraca Caviedes e T. Vecchi, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello stato,

da

Iliad, con sede in Parigi (Francia),

e

Iliad Italia SpA, con sede in Roma (Italia),

rappresentate da O. Fréget e L. Eskenazi, avvocati,

da

Veon Luxembourg Holdings, già VimpelCom Luxembourg Holdings, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

e

Veon Amsterdam BV, già VimpelCom Amsterdam BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

rappresentate da A. Bavasso, E. De Giorgi, K. Schillemans, D. Arts, avvocati, e da R. Ferguson, solicitor,

e da

Hutchison Europe Telecommunications Sàrl, con sede in Lussemburgo, rappresentata da A. Woods, solicitor, T. Wessely, W. Knibbeler ed E. Spinelli, avocats,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 1° settembre 2016, che dichiara compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione da parte di Hutchison Europe Telecommunications e VimpelCom Luxembourg Holdings del controllo congiunto di un’impresa comune di nuova costituzione (caso M.7758 - Hutchison 3G ITALY/WIND/JV), [notificata con il numero C(2016) 5487 final],

1 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 28 giugno 2019, la parte ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti e ha chiesto che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Essa ha inoltre informato il Tribunale di aver ottenuto l’accordo della parte interveniente Hutchison Europe Telecommunications sulla compensazione delle spese.

2 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 15 luglio 2019, la parte convenuta ha comunicato di non avere osservazioni sulla rinuncia agli atti e ha domandato che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 5 luglio 2019, la Repubblica italiana...

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