Comunicazioni sulla GU nº T-740/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 08, 2019
Resolution Date | February 08, 2019 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-740/18 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 - Taminco and Arysta LifeScience Great Britain/ Commissione
(Causa T-740/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Taminco BVBA (Gand, Belgio) e Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Edimburgo, Regno Unito.) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram1 , e rinviare la valutazione della sostanza attiva di cui trattasi all’'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alla convenuta, come necessario;
ordinare la proroga della scadenza dell’approvazione della sostanza attiva di cui trattasi per consentirne il riesame;
in subordine, annullare parzialmente il regolamento impugnato nei limiti in cui vieta il rinnovo della sostanza attiva in questione per quanto riguarda il trattamento delle sementi; e
condannare la convenuta all’integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è viziato da un’irregolarità procedurale, in quanto la convenuta non ha tenuto conto del ritiro della domanda, presentata dalle ricorrenti, di rinnovo dell’approvazione del tiram per l’uso come spray fogliare e di mantenimento unicamente dell’uso per il trattamento delle sementi;
Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in seguito ad un errore manifesto di valutazione.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/20092 .
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires formulando una proposta relativa alla classificazione...
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