Comunicazioni sulla GU nº T-703/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 25, 2019

Resolution DateJanuary 25, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-703/18

Ricorso proposto il 27 novembre 2018 - Polonia / Commissione

(Causa T-703/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 17 settembre 2018 che impone l’attuazione delle misure e delle raccomandazioni contenute nella relazione di audit definitiva, nella parte i cui si riferisce alla raccomandazione 04.01, punto g), secondo cui per progetti nell’ambito di tutti programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale, in cui i costi sono stati dichiarati ammissibili dalla Commissione europea, occorre procedere a rettifiche finanziarie per spese di imposta sul valore aggiunto nei casi in cui i destinatari dell’aiuto erano soggetti passivi e quindi avevano la possibilità di recuperare l’imposta sul valore aggiunto , ma non si sono avvalsi di tale facoltà.

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, e dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 1 in combinato disposto con l’articolo 2, n. 10, di detto regolamento, in quanto tali disposizioni sono state interpretate erroneamente ed è stato ritenuto a torto che l’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 sia applicabile ai destinatari finali di un aiuto proveniente dal Fondo sociale europeo sebbene essi non siano beneficiari ai sensi dell’articolo 2, n. 10 di tale regolamento.

Conformemente al principio generale dell’ammissibilità delle spese nei progetti del Fondo sociale europeo definito all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n° 1303/2013, i requisiti di ammissibilità risultanti dall’articolo 69 di tale regolamento rientrano nella sfera degli obblighi del beneficiario che realizza il progetto.

L’articolo 2, n. 10, del regolamento, in caso di aiuto di valore inferiore a EUR 200 000, lascia espressamente agli Stati membri la scelta di considerare come beneficiario l'organismo che riceve l'aiuto oppure l’organismo che eroga detto aiuto.

Nella presente causa, conformemente alla scelta delle autorità polacche, è...

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