82/1/EEC: Council Decision of 21 December 1981 authorizing extension or tacit renewal of certain trade agreements concluded between the Member States and third countries

Published date09 January 1982
Subject MatterCommercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 5, 9 January 1982
EUR-Lex - 31982D0001 - IT 31982D0001

82/1/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/1982 pag. 0007 - 0010


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DECISIONE N. 1/82 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE

del 22 giugno 1982

che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in appresso denominata « convenzione »,

considerando che l'articolo 30 del protocollo n. 1 della convenzione, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevede che il comitato di cooperazione doganale può derogare alle regole d'origine, in particolare per facilitare lo sviluppo di industrie esistenti o l'insediamento di nuove industrie;

considerando che gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) hanno presentato una domanda del governo di Maurizio intesa ad ottenere una deroga alla definizione figurante in detto protocollo per quanto concerne le conserve di tonno prodotte da tale Stato;

considerando che, per poter sostenere l'industria esistente della pesca e per poter prendere i provvedimenti necessari affinché i prodotti finiti ottengano la qualità di prodotti originari, Maurizio ha beneficiato per le conserve di tonno, dal gennaio 1981 al gennaio 1982, di una deroga alla definizione figurante nel protocollo n. 1;

considerando che Maurizio ha già acquistato un'imbarcazione allo scopo di fornire di pesce la propria industria conserviera per la produzione di conserve di tonno;

considerando che tale imbarcazione, pur aumentando regolarmente il suo pescato, non è in grado di fornire quantità sufficienti di tonno all'industria conserviera; che l'impresa in questione intende quindi impiegare una seconda imbarcazione da pesca nei prossimi tre anni se l'esperienza dimostra che non si possono garantire nuovi rifornimenti di pesce originario;

considerando che Maurizio non è stato in grado di ottenere sufficienti rifornimenti di pesce originario da altri Stati ACP; che l'industria conserviera di Maurizio continua pertanto a dipendere da rifornimenti di tonno...

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