82/459/EEC: Council Decision of 24 June 1982 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring air pollution within the Member States

Published date19 July 1982
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 19 July 1982
EUR-Lex - 31982D0459 - IT

82/459/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1982, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 19/07/1982 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0206


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1982

che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell ' inquinamento atmosferico negli Stati membri

( 82/459/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il primo ed il secondo programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) prevedono l ' instaurazione di una procedura per lo scambio di informazioni fra le reti di sorveglianza e di controllo ;

considerando che questa procedura è necessaria nella lotta contro l ' inquinamento ed i fattori nocivi la quale rappresenta uno degli obiettivi della Comunità relativi al miglioramento della qualità di vita e allo sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ; che i poteri specifici a tal uopo richiesti non sono previsti nel trattato ;

considerando che , con la decisione 75/441/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha instaurato una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all ' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione , la quale fra l ' altro è servita da studio pilota per l ' elaborazione di un sistema per soddisfare le esigenze specifiche della Comunità ;

considerando che l ' esperienza acquisita con lo studio pilota permette di stabilire uno scambio più completo di informazioni e di dati concernenti ulteriori inquinanti atmosferici , stimolando ed accelerando così i progressi verso l ' armonizzazione dei metodi di misurazione ;

considerando che la Commissione esaminerà in consultazione con gli Stati membri la necessità e la portata di qualsiasi programma di comparazione che sarà da essa proposto ; che tali programmi potrebbero riguardare diverse attrezzature , metodi di prelievo e di analisi , nonchù materiali di riferimento comunemente utilizzati per gli inquinanti considerati , in modo che si possa migliorare la comparabilità dei dati ottenuti dalle diverse stazioni e con i diversi metodi ;

considerando che l ' utilizzazione di scale cronologiche omogenee per la raccolta dei dati e l ' uniformità nella presentazione dei risultati facilitano il confronto dei livelli registrati per ciascun inquinante ;

considerando che lo scambio dei risultati delle misurazioni del livello d ' inquinamento costituisce un mezzo per seguire le tendenze a lungo termine ed i miglioramenti ottenuti con le normative nazionali o comunitarie esistenti e future ;

considerando che tali risultati costituiscono informazioni utili per determinare le località dove svolgere indagini epidemiologiche che consentano di conoscere meglio gli effetti nocivi dell ' inquinamento atmosferico sulla salute umana ;

considerando che il trasporto di agenti inquinanti su lunghe distanze richiede una sorveglianza a livello regionale , nazionale , comunitario e mondiale ;

considerando che talune informazioni e dati costituiscono un elemento di apporto al sistema di controllo ecologico globale ( GEMS ) che fa parte del programma delle Nazioni Unite in materia ambientale ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È instaurato un reciproco scambio di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell ' inquinamento atmosferico , in appresso denominato « reciproco scambio » . Esso si applica ai risultati individuali delle misurazioni effettuate presso stazioni fisse che funzionano o dovranno...

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