82/670/EEC: Commission Decision of 22 July 1982 on aid granted by the Belgian Government to a paper- manufacturing undertaking (Only the French and Dutch texts are authentic)

Published date02 October 1982
Subject MatterCompetition,State aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 280, 2 October 1982
EUR-Lex - 31982D0670 - IT

82/670/CEE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 1982, relativa agli aiuti del governo belga a favore di un'impresa del settore cartario (Il testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 02/10/1982 pag. 0030 - 0032


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1982

relativa agli aiuti del governo belga a favore di un'impresa del settore cartaio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(82/670/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo 93 suddetto e viste le loro osservazioni,

considerando che gli aiuti decisi dal governo belga a favore di un'impresa appartenente al settore cartario hanno assunto la forma, da un lato, di un prestito con abbuoni di interessi per un importo di 1,076 miliardi di FB, destinato al finanziamento di un programma di investimenti per un importo di 1,314 miliardi di FB, e, dall'altro, di due anticipi recuperabili per un importo totale di 510 milioni di FB;

considerando che tali aiuti riguardano più particolarmente la realizzazione di operazioni di ristrutturazione con chiusura di due dei cinque impianti produttivi e cessazione della produzione di carta di massa per favorire un incremento della fabbricazione di carte speciali;

considerando che gli aiuti dello Stato belga hanno assunto inoltre la forma di una assunzione di partecipazione da parte dell'esecutivo della Regione Vallona, per un importo di 2,35 miliardi di FB, che comportano principalmente il salvataggio della società da una situazione finanziaria di estrema gravità;

considerando che la Commissione si è rivolta al governo belga in data 23 luglio 1980 facendogli presenti gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, in materia di notificazione preventiva dei progetti di aiuto;

considerando che, con lettera del 6 febbraio 1981, il governo belga ha risposto alla richiesta della Commissione notificandole gli aiuti decisi il 17 luglio 1980 dall'esecutivo della Regione Vallona a favore dell'impresa in oggetto;

considerando che, il 10 marzo 1981, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti di tali aiuti, invitando il governo belga a formulare le proprie osservazioni entro il 10 aprile 1981;

considerando che, solo dopo un sollecito della Commissione in data 22 giugno 1981, il governo belga ha comunicato le proprie osservazioni alla Commissione in data 24 agosto 1981; che tali osservazioni sono quindi pervenute alla Commissione dopo la scadenza del termine fissato;

considerando che, nel quadro delle consultazioni degli interessati, i governi di tre Stati membri condividono le preoccupazioni della Commissione relativamente agli aiuti dello Stato belga e ritengono che...

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