83/15/EEC: Commission Decision of 19 January 1983 authorizing Greece to take protective measures in respect of certain imports
Published date | 21 January 1983 |
Subject Matter | Protective measures,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 17, 21 January 1983 |
83/15/CEE: Decisione della Commissione del 19 gennaio 1983 che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare misure di salvaguardia all' importazione di alcuni prodotti
Gazzetta ufficiale n. L 017 del 21/01/1983 pag. 0052 - 0053
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1983
che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare misure di salvaguardia all'importazione di alcuni prodotti
(83/15/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 130,
considerando che con telescritto in data 13 gennaio 1983 e con nota in data 18 gennaio 1983 il governo greco ha richiesto alla Commissione l'autorizzazione a prendere, in applicazione dell'articolo 130 dell'atto di adesione misure di salvaguardia in alcuni settori, al fine di permettere il riequilibrio della situazione e di adattare i settori interessati all'economia del mercato comune;
considerando che la Grecia, nelle sue richieste, ha fornito alla Commissione un certo numero d'elementi che consentano alla Commissione di constatare l'esistenza di difficoltà gravi e suscettibili di persistere in alcuni settori indicati nelle richieste;
considerando peraltro che la Commissione non è in grado, sulla base di tali elementi, di pronunciarsi fin d'ora sulle misure appropriate, che consentano alla Grecia di riequilibrare la situazione e di adattare i settori interessati all'economia del mercato comune;
considerando quindi che, al fine di evitare il deterioramento della situazione economica esistente, è opportuno autorizzare la Grecia a instaurare un regime di sorveglianza delle importazioni dei prodotti oggetto della presente decisione;
considerando che l'instaurazione di tale regime transitorio deve permettere alla Commissione di raccogliere gli elementi necessari per decidere in modo definitivo sulle richieste di misure di salvaguardia presentate dal governo greco,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica ellenica è autorizzata a subordinare le importazioni dei prodotti indicati in allegato alla presente decisione, qualunque sia la loro origine o provenienza, alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione da ottenersi presso le autorità greche, senza alcuna spesa, per ogni quantità richiesta, in un termine massimo di 48 ore dalla...
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