Comunicazioni sulla GU nº T-796/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2019

Resolution DateDecember 13, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-796/19

Ricorso proposto il 19 novembre 2019 - HB/Commissione

(Causa T-796/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentanti: M. Vandenbussche e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione della Commissione del 15 ottobre 2019 che dispone la riduzione dell’importo dell’appalto TACIS/2006/101-510 da EUR 4 410 000 a EUR 0 (zero) e il recupero di tutti i pagamenti, per un importo di EUR 4 241 507, effettuati a seguito di detto appalto;

disporre il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sulla base della summenzionata decisione oltre a interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di 7 punti;

disporre il pagamento dell’importo simbolico di EUR 1 a titolo di risarcimento danni e interessi, con riserva di ulteriore definizione;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo, relativo all’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione contestata, la mancanza di fondamento giuridico di detta decisione e la violazione del principio del legittimo affidamento. A tal riguardo, la ricorrente afferma che, in mancanza di una clausola compromissoria che attribuisca ai giudici dell’Unione competenza sulle controversie loro sottoposte in materia contrattuale, la Commissione non era competente ad adottare la decisione contestata che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero del credito che quest’ultima afferma di vantare nei confronti della ricorrente.

Secondo motivo, vertente sulla prescrizione dell’asserito credito e, in ogni caso, sulla violazione del termine ragionevole, di cui all’articolo 73 bis, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), del diritto a una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Secondo la ricorrente, il credito che la Commissione afferma di vantare nei suoi confronti è...

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