Comunicazioni sulla GU nº T-603/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 25, 2019

Resolution DateOctober 25, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-603/19

Ricorso proposto il 9 settembre 2019- Helsingin Bussiliikenne Oy / Commissione

(Causa T-603/19)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione del 28 giugno 2019 relativa al presunto aiuto di Stato SA.33846 (2015/C) (ex 2011/CP)

condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente, maggiorate degli interessi legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 e ha commesso un errore di procedura sostanziale durante il procedimento di indagine e violato i diritti di difesa della ricorrente.

La ricorrente avrebbe dovuto avere la possibilità di essere ascoltata prima dell’adozione della decisione impugnata e avrebbe dovuto essere invitata a presentare osservazioni durante il procedimento di indagine formale, in quanto la decisione impugnata la designa come beneficiaria dell’aiuto e la riguarda direttamente.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione.

La Commissione non ha condotto indagini sufficienti in merito al caso di specie, sicché ha adottato la propria decisione in base ad informazioni lacunose ed erronee.

La Commissione avrebbe erroneamente valutato, perlomeno, la conformità alle condizioni di mercato del prezzo della cessione delle attività, il suo obiettivo e la sua logica economica.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la motivazione della decisione impugnata non soddisfa i requisiti sanciti dall’articolo 296 TFUE e dalla relativa giurisprudenza.

Tale censura riguarda segnatamente la motivazione afferente alla questione della conformità alle condizioni di mercato del prezzo al quale l’attività di HelB è stata ceduta.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è contraria a taluni principi generali del...

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