Comunicazioni sulla GU nº T-505/19 of Tribunal General de la Unión Europea, August 23, 2019

Resolution DateAugust 23, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-505/19

Ricorso proposto il 12 luglio 2019 - DE/Parlamento

(Causa T-505/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DE (rappresentante: T. Oeyen, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 30 ottobre 2018 che rifiuta di concedergli un congedo speciale adeguato per prendersi cura dei suoi gemelli neonati per surrogazione;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

  1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione.

    - Omettendo di concedere al ricorrente diritti al congedo di nascita che siano equivalenti al congedo di maternità e/o al congedo di adozione, la decisione impugnata viola i diritti fondamentali del ricorrente alla parità di protezione e alla non discriminazione, sanciti nell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e nell’articolo 1, lettera d), dello Statuto dei funzionari dell’UE. Poiché gli omosessuali sono la categoria predominante tra i genitori che utilizzano la surrogazione, essi sono pregiudicati in modo sproporzionato dall’interpretazione, adottata dal Parlamento, delle disposizioni inerenti al congedo di nascita dello Statuto dei funzionari dell’UE come risultante dalla decisione impugnata.

  2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla tutela della vita familiare del ricorrente.

    - Omettendo di concedere al ricorrente un congedo speciale adeguato per prendersi cura dei suoi gemelli neonati, equivalente al congedo di maternità e/o adozione, la decisione impugnata viola l’articolo 8 CEDU, che tutela il diritto del ricorrente alla vita familiare, in combinato disposto con l’articolo 14 CEDU.

  3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di buona amministrazione.

    - Si afferma in particolare che il convenuto, in primo luogo, avrebbe negato al ricorrente il diritto di essere sentito e, in secondo...

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