Directive 2005/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC and 90/232/EEC and Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles (Text with EEA relevance)

Coming into Force11 June 2005
End of Effective Date26 October 2009
Celex Number32005L0014
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2005/14/oj
Published date11 June 2005
Date11 May 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 149, 11 June 2005
L_2005149IT.01001401.xml
11.6.2005 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149/14

DIRETTIVA 2005/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2005

che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, l'articolo 55 e l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) L’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell’attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato unico delle assicurazioni in materia di assicurazione degli autoveicoli dovrebbe quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.
(2) Importanti progressi in questa direzione sono stati introdotti dalla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (4), dalla seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (5), dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (6), e dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva dell’assicurazione degli autoveicoli) (7).
(3) Il sistema comunitario dell’assicurazione degli autoveicoli deve essere aggiornato e migliorato. Questa esigenza è stata confermata dalla consultazione degli ambienti industriali, dei consumatori e delle associazioni delle vittime.
(4) Allo scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle disposizioni della direttiva 72/166/CEE e facilitare l’ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente dovrebbe fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.
(5) A norma della direttiva 72/166/CEE, i veicoli con targhe false o illegali sono considerati abitualmente stazionanti nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato le targhe originali. Questa regola implica spesso che gli uffici nazionali d'assicurazione siano obbligati a occuparsi delle conseguenze economiche di sinistri che non hanno alcuna relazione con lo Stato membro nel quale essi sono stabiliti. Senza voler modificare il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorrerebbe prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde, o cessa di corrispondere, al veicolo stesso. In questo caso e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato l’incidente.
(6) Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della nozione di «controlli per sondaggio» nella direttiva 72/166/CEE, la disposizione relativa dovrebbe essere precisata. Il divieto di controlli sistematici dell’assicurazione sugli autoveicoli dovrebbe valere per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro, nonché per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo e provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell’ambito di un controllo non diretto esclusivamente a verificare l’assicurazione.
(7) L'articolo 4, lettera a), della direttiva 72/166/CEE consente agli Stati membri di agire in deroga all’obbligo generale di stipulare l’assicurazione obbligatoria per quanto riguarda i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di incidenti causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede la deroga deve designare l'autorità o l'ente incaricato di indennizzare le vittime degli incidenti causati in un altro Stato membro. Per assicurare che non soltanto le vittime degli incidenti causati da tali veicoli all'estero siano debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante, siano residenti o meno nel suo territorio, il suddetto articolo dovrebbe essere modificato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria, nonché le autorità o organismi responsabili dell'indennizzo delle vittime per i danni causati da tali veicoli sia comunicato alla Commissione per la pubblicazione.
(8) L’articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE consente a uno Stato membro di agire in deroga all’obbligo generale di stipulare l’assicurazione obbligatoria per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale. In tal caso, gli altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell’ingresso sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione frontiera per assicurare l’indennizzo dei danni alle vittime di qualsiasi incidente che può essere causato da tali veicoli sui loro territori. Tuttavia, poiché la soppressione dei controlli alle frontiere all’interno della Comunità comporta l'impossibilità di garantire che i veicoli che attraversano la frontiera siano assicurati, l’indennizzo per le vittime di incidenti causati all’estero non può più essere garantito. Inoltre, dovrebbe essere assicurato che l'indennizzo dovuto sia concesso non soltanto alle vittime degli incidenti causati da tali veicoli all’estero, ma anche alle vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da tali veicoli nello stesso modo in cui sono trattate le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati. Effettivamente, come previsto dalla direttiva 84/5/CEE, l’indennizzo per i danni alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati dovrebbe essere pagato dall’organismo responsabile per l’indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente. Nel caso di pagamento alle vittime di incidenti causati da veicoli soggetti alla deroga, l’organismo responsabile per l’indennizzo dovrebbe poter agire nei confronti dell’organismo dello Stato membro in cui il veicolo è abitualmente stazionante. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe, se del caso, sulla base dell’esperienza acquisita per quanto riguarda l’attuazione e l’applicazione della suddetta deroga, presentare proposte volte a sostituire o abrogare quest’ultima. La disposizione corrispondente nella direttiva 2000/26/CE dovrebbe anche essere abrogata.
(9) Per chiarire l'ambito di applicazione delle direttive assicurazione autoveicoli a norma dell'articolo 299 del trattato, il riferimento al territorio extraeuropeo degli Stati membri di cui agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE dovrebbe essere soppresso.
(10) Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime è costituito dall’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell’inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. L'importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell'esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, costituisce un importo ragionevole ed adeguato. Per facilitare l'introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva.
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