Commission Regulation (EC) No 937/2001 of 11 May 2001 concerning the authorisation of new additive uses, new additive preparation, the prolongation of provisional authorisations and the 10 year authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 May 2001,01 June 2001
End of Effective Date18 July 2017
Celex Number32001R0937
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/937/oj
Published date12 May 2001
Date11 May 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 130, 12 May 2001
EUR-Lex - 32001R0937 - IT 32001R0937

Regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 12/05/2001 pag. 0025 - 0032


Regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione

dell'11 maggio 2001

concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione(2), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE dispone che possano essere autorizzati nuovi additivi e nuovi impieghi di additivi previo esame di una domanda inoltrata ai sensi dell'articolo 4 della stessa direttiva.

(2) A norma dell'articolo 9e, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE, nuovi impieghi di additivi possono essere autorizzati provvisoriamente se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a, lettere da b) a e), e se, in base ai risultati disponibili, si possa presumere che nell'alimentazione animale producano uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a). Per gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva le autorizzazioni provvisorie possono essere concesse per un periodo massimo di quattro anni.

(3) Dall'esame dei fascicoli presentati emerge che i nuovi impieghi di preparati di microrganismi e di enzimi, descritti agli allegati I e II del presente regolamento, soddisfano le condizioni di cui sopra e possono pertanto essere provvisoriamente autorizzati per un periodo di quattro anni.

(4) Sono stati presentati nuovi dati per estendere l'autorizzazione di un preparato di enzimi, provvisoriamente elencato al n. 11, ad una nuova presentazione. Dalla valutazione del fascicolo presentato risulta che la nuova presentazione potrebbe essere autorizzata a titolo provvisorio.

(5) Il 1o ottobre 2000...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT