Commission Regulation (EC) No 80/2001 of 16 January 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards notifications concerning recognition of producer organisations, the fixing of prices and intervention within the scope of the common organisation of the market in fishery and aquaculture products
Coming into Force | 01 January 2001 |
End of Effective Date | 14 April 2009 |
Celex Number | 32001R0080 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2001/80/oj |
Published date | 17 January 2001 |
Date | 06 January 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 13, 17 January 2001 |
Regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 17/01/2001 pag. 0003 - 0022
Regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione
del 16 gennaio 2001
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione deve provvedere annualmente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 104/2000, alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni riconosciute. È pertanto opportuno che gli Stati membri trasmettano ad essa le informazioni necessarie.
(2) La Commissione deve essere in grado di controllare l'attività delle organizzazioni di produttori intesa a regolarizzare i prezzi nonché l'applicazione, da parte di queste stesse organizzazioni, dei sistemi di compensazione finanziaria e di aiuto al riporto.
(3) I regimi comunitari di intervento previsti dagli articoli da 21 a 26 del regolamento (CE) n. 104/2000 comportamento la necessità di disporre, in particolare, di quotazioni rilevate in regioni ben definite e ad intervalli regolari.
(4) Nell'ambito della gestione della politica comune della pesca è stato istituito un sistema per la trasmissione elettronica dei dati tra gli Stati membri e la Commissione (FIDES II). Appare opportuno utilizzare tale sistema per la raccolta dei dati contemplati dal presente regolamento.
(5) Occorre pertanto semplificare, armonizzare e completare i dati precedentemente raccolti in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(2), modificato dal regolamento (CE)...
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