Council Directive 78/318/EEC of 21 December 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the wiper and washer systems of motor vehicles

Coming into Force30 December 1977
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31978L0318
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/318/oj
Published date28 March 1978
Date21 December 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 81, 28 March 1978
EUR-Lex - 31978L0318 - IT 31978L0318

Direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 28/03/1978 pag. 0049 - 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0104
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0104
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0151
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 005 pag. 60 - 82


Direttiva del Consiglio

del 21 dicembre 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore

(78/318/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, i tergicristallo e i lavacristallo dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3], modificata dalla direttiva 78/315/CEE [4];

considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che perseguano lo stesso scopo dei lavori svolti in materia dalla commissione economica per l'Europa dell'ONU;

considerando che tali prescrizioni si applicano ai veicoli a motore della categoria M1 della classificazione internazionale dei veicoli a motore che figura nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni;

considerando che i lavacristallo vengono già commercializzati tanto singolarmente quanto già montati sui veicoli; che nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del loro montaggio sul veicolo, la loro libera circolazione può risultare facilitata dall'istituzione di un'omologazione CEE di tali dispositivi intesi come entità tecniche, ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1, definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, per motivi concernenti il tergicristallo e il lavacristallo, oppure di un lavacristallo:

- se il veicolo risponde alle prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e V per quanto riguarda i tergicristallo e i lavacristallo;

- se il lavacristallo, inteso come entità tecnica ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, risponde alle relative prescrizioni dell'allegato I;

- se il veicolo è equipaggiato di un lavacristallo omologato in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato I, punto 6.2.5.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti:

- i tergicristallo e i lavacristallo, se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e V,

- il lavacristallo, se questo è stato omologato in quanto entità tecnica ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE ed è stato montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato I, punto 6.2.5.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato di lavacristallo, intesi come entità tecniche ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, se questi sono conformi ad un tipo omologato ai sensi dell'articolo 2, secondo trattino.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII sono adottate a norma della procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Tuttavia, questa procedura non si applica alle modifiche volte ad introdurre prescrizioni relative ai tergicristallo e lavacristallo diversi da quelli utilizzati per il parabrezza.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Chabert

[1] GU n. C 118 del 16. 5. 1977, pag. 33.

[2] GU n. C 114 dell'11. 5. 1977, pag. 8.

[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

[4] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: | Settore d'applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, prescrizioni, procedura di prova [1] |

Allegato II: | Procedura per determinare il punto H e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale e per verificare la posizione relativa dei punti R e H e il rapporto tra l'angolo teorico e l'angolo effettivo di inclinazione dello schienale [1] |

Allegato III: | Metodo per la determinazione dei rapporti dimensionali fra i punti di riferimento principali del veicolo e il reticolo tridimensionale di riferimento [1] |

Allegato IV: | Procedura per determinare le zone di visibilità sui parabrezza dei veicoli della categoria M1 rispetto ai punti V [1] |

Allegato V: | Miscela per la prova dei tergicristalli e dei lavacristalli del parabrezza [1] |

Allegato VI: | Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tergicristallo e il lavacristallo del parabrezza |

Allegato VII: | Modello di scheda di omologazione CEE di un'entità tecnica. |

[*] I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del progetto di regolamento in materia della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; in particolare, le suddivisioni in punti sono le medesime. Per questo motivo, quando un punto del progetto di regolamento non ha corrispondente nella presente direttiva, il suo numero è indicato pro memoria tra parentesi.

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ALLEGATO I

SETTORE D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI, PROCEDURA DI PROVA

1. SETTORE DI...

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