Council Directive 76/116/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers

Coming into Force19 December 1975
End of Effective Date10 December 2003
Celex Number31976L0116
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1976/116/oj
Published date30 January 1976
Date18 December 1975
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 30 January 1976
EUR-Lex - 31976L0116 - IT

Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai concimi

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0021 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0193
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0164
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0193
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0204
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0204


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1975

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

( 76/116/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che i concimi devono presentare in ogni Stato membro determinate caratteristiche tecniche , stabilite da disposizioni tassative ; che , specie per quanto riguarda la composizione e la delimitazione dei tipi di concime , la denominazione di detti tipi , l ' identificazione e l ' imballaggio , dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che tale loro disparità ostacola gli scambi all ' interno della Comunità economica europea ;

considerando che tali ostacoli all ' instaurazione e al funzionamento del Mercato comune possono essere ridotti , o addirittura eliminati , se identiche prescrizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri , o quale complemento , o in sostituzione delle loro legislazioni attuali ;

considerando che è necessario determinare a tal fine sul piano comunitario la denominazione , la delimitazione e la composizione dei concimi semplici e composti più importanti nella Comunità ; che conviene inoltre prevedere per i concimi che rispondono ai criteri fissati dalla presente direttiva l ' indicazione « concime CEE » ;

considerando che occore fissare altresì per detti concimi delle norme comunitarie in materia di identificazione , di etichettatura e di chiusura degli imballaggi ;

considerando che la produzione dei concimi è soggetta a fluttuazioni di entità variabile , dovute alla tecnica di produzione o alle materie di base , e che il campionamento e l ' analisi possono portare ad errori ; che per tale motivo è necessario prevedere delle tolleranze per i titoli garantiti di elementi fertilizzanti ; che nell ' interesse dell ' utilizzatore agricolo occorre mantenere tali tolleranze entro limiti ristretti ;

considerando che la presente direttiva riguarda esclusivamente i concimi semplici e composti ; che ulteriori direttive promulgheranno delle norme riguardanti in particolare i concimi liquidi , gli elementi secondari e gli oligoelementi ;

considerando che la determinazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi di analisi , nonchù le modifiche o gli eventuali complementi da apportare per tener conto del progresso della tecnica , costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno demandarne l ' adozione alla Commissione per semplificare e accelerare la procedura ;

considerando che il progresso della tecnica esige di adeguare rapidamente le disposizioni tecniche definite dalle varie direttive relative ai concimi ; che , per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tale scopo , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti immessi in commercio come concimi recanti l ' indicazione « concime CEE » .

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchù l ' indicazione « concime CEE » possa essere usata unicamente per i concimi allo stato solido che appartengono ad uno dei tipi di cui all ' allegato I e che sono conformi ai criteri stabiliti nella direttiva e negli allegati I , II e III .

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchù i concimi di cui all ' articolo 1 siano contraddistinti dalle indicazioni relative all ' identificazione . Le indicazioni per l ' identificazione sono enumerate al punto 1 dell ' allegato II e le relative modalità di applicazione sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato .

Se i concimi sono imballati , tali indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette . Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 kg , è ammesso che le indicazioni relative all ' identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento . Allorchù i concimi sono sfusi , tali indicazioni devono figurare sui documenti di accompagnamento .

Al fine di soddisfare ai requisiti di cui all ' allegato II , punto 1 , lettere b ) e c ) , gli Stati membri possono prescrivere che , per i concimi immessi in commercio nel loro territorio , i titoli in fosforo , potassio e magnesio siano indicati :

- unicamente sotto forma di ossidi ( P2O5 K2O , MgO ) ,

- o unicamente sotto forma di elementi ( P , K , Mg ) ,

- oppure in entrambe le forme contemporaneamente .

Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà di prescrivere l ' indicazione dei titoli in fosforo , potassio e magnesio sotto forma di elementi , tutte le indicazioni sotto forma di ossidi di cui agli allegati devono essere espresse sotto forma di elementi ; i valori numerici devono essere convertiti sulla base dei seguenti fattori :

Fosforo ( P ) = anidride fosforica ( P2O5 ) × 0,436 ,

Potassio ( K ) = ossido di potassio ( K2O ) × 0,83 ,

Magnesio ( Mg ) = ossido di magnesio ( MgO ) × 0,6 ;

gli Stati membri che si sono avvalsi di detta facoltà apportano gli adattamenti necessari alle disposizioni di cui agli allegati della presente direttiva .

Articolo 4

1 . Fatte salve le disposizioni di altre regolamentazioni comunitarie , sugli imballaggi , sulle etichette e sui documenti di accompagnamento di cui all ' articolo 3 sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni relative ai concimi :

a ) le indicazioni obbligatorie per l ' identificazione , di cui all ' allegato II , paragrafo 1 ,

b ) le indicazioni facoltative di cui all ' allegato I ,

c ) il marchio del produttore , il marchi del prodotto e le denominazioni commerciali ,

d ) le indicazioni specifiche concernenti l ' uso , l ' immagazzinamento e la manipolazione del concime .

Le indicazioni di cui alle lettere c ) e d ) non possono essere in contrasto con quelli di cui alle lettere a ) e b ) e devono apparire nettamente separate da queste ultime .

2 . Tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere nettamente separate dalle altre informazioni che figurano sugli imballaggi , sulle etichette e sui documenti di accompagnamento .

Articolo 5

Gli Stati membri possono esigere che sul loro territorio le iscrizioni sull ' etichetta , sull ' imballaggio e sui documenti di accompagnamento siano redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali .

Articolo 6

Nel caso di concimi imballati , l ' imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che , all ' atto dell ' apertura , il dispositivo o il sigillo di chiusura o l ' imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati .

È ammesso l ' uso dei sacchi a valvola .

Articolo 7

Fatte salve le disposizioni di altre direttive comunitarie , gli Stati membri non possono vietare , limitare od ostacolare , per motivi di composizione , di identificazione , di etichettatura e di imballaggio , l ' immissione in commercio dei concimi recanti l ' indicazione « concime CEE » che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinchù i concimi immessi in commercio con l ' indicazione « concime CEE » siano sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo , per accertarne la conformità alle disposizioni della presente direttiva e degli allegati I e II .

2 . L ' osservanza delle disposizioni della presente direttiva e degli allegati I e II , per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l ' osservanza dei titoli garantiti di elementi fertilizzanti , e/o dei titoli garantiti delle forme e delle solubilità di tali elementi può essere accertata all ' atto dei controlli ufficiali soltanto con metodi di campionamento e di analisi fissati conformemente alle disposizioni della presente direttiva , tenuto conto delle tolleranze indicate nell ' allegato III .

3 . Gli Stati membri possono adottare tutte le misure necessarie per impedire che le tolleranze di cui all ' allegato III siano messe sistematicamente a profitto .

Articolo 9

1 . Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le colonne 4 , 5 e 6 della parte A e le colonne 8 , 9 e 10 della parte B dell ' allegato I e l ' allegato III sono decise secondo la procedura di cui all ' articolo 11 .

2 . Secondo la stessa procedura dell ' articolo 11 sono stabilite le modalità per il prelievo dei campioni ed i metodi di analisi .

Articolo 10

1 . È istituito un comitato per l ' adattamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 11

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è investito della questione dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo , o...

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