Council Directive 76/116/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Coming into Force | 19 December 1975 |
End of Effective Date | 10 December 2003 |
Celex Number | 31976L0116 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1976/116/oj |
Published date | 30 January 1976 |
Date | 18 December 1975 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 24, 30 January 1976 |
Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai concimi
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1976 pag. 0021 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0193
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0164
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0193
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0204
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0204
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 1975
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi
( 76/116/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che i concimi devono presentare in ogni Stato membro determinate caratteristiche tecniche , stabilite da disposizioni tassative ; che , specie per quanto riguarda la composizione e la delimitazione dei tipi di concime , la denominazione di detti tipi , l ' identificazione e l ' imballaggio , dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che tale loro disparità ostacola gli scambi all ' interno della Comunità economica europea ;
considerando che tali ostacoli all ' instaurazione e al funzionamento del Mercato comune possono essere ridotti , o addirittura eliminati , se identiche prescrizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri , o quale complemento , o in sostituzione delle loro legislazioni attuali ;
considerando che è necessario determinare a tal fine sul piano comunitario la denominazione , la delimitazione e la composizione dei concimi semplici e composti più importanti nella Comunità ; che conviene inoltre prevedere per i concimi che rispondono ai criteri fissati dalla presente direttiva l ' indicazione « concime CEE » ;
considerando che occore fissare altresì per detti concimi delle norme comunitarie in materia di identificazione , di etichettatura e di chiusura degli imballaggi ;
considerando che la produzione dei concimi è soggetta a fluttuazioni di entità variabile , dovute alla tecnica di produzione o alle materie di base , e che il campionamento e l ' analisi possono portare ad errori ; che per tale motivo è necessario prevedere delle tolleranze per i titoli garantiti di elementi fertilizzanti ; che nell ' interesse dell ' utilizzatore agricolo occorre mantenere tali tolleranze entro limiti ristretti ;
considerando che la presente direttiva riguarda esclusivamente i concimi semplici e composti ; che ulteriori direttive promulgheranno delle norme riguardanti in particolare i concimi liquidi , gli elementi secondari e gli oligoelementi ;
considerando che la determinazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi di analisi , nonchù le modifiche o gli eventuali complementi da apportare per tener conto del progresso della tecnica , costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico e che è opportuno demandarne l ' adozione alla Commissione per semplificare e accelerare la procedura ;
considerando che il progresso della tecnica esige di adeguare rapidamente le disposizioni tecniche definite dalle varie direttive relative ai concimi ; che , per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tale scopo , conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva si applica ai prodotti immessi in commercio come concimi recanti l ' indicazione « concime CEE » .
Articolo 2
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchù l ' indicazione « concime CEE » possa essere usata unicamente per i concimi allo stato solido che appartengono ad uno dei tipi di cui all ' allegato I e che sono conformi ai criteri stabiliti nella direttiva e negli allegati I , II e III .
Articolo 3
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchù i concimi di cui all ' articolo 1 siano contraddistinti dalle indicazioni relative all ' identificazione . Le indicazioni per l ' identificazione sono enumerate al punto 1 dell ' allegato II e le relative modalità di applicazione sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato .
Se i concimi sono imballati , tali indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette . Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 kg , è ammesso che le indicazioni relative all ' identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento . Allorchù i concimi sono sfusi , tali indicazioni devono figurare sui documenti di accompagnamento .
Al fine di soddisfare ai requisiti di cui all ' allegato II , punto 1 , lettere b ) e c ) , gli Stati membri possono prescrivere che , per i concimi immessi in commercio nel loro territorio , i titoli in fosforo , potassio e magnesio siano indicati :
- unicamente sotto forma di ossidi ( P2O5 K2O , MgO ) ,
- o unicamente sotto forma di elementi ( P , K , Mg ) ,
- oppure in entrambe le forme contemporaneamente .
Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà di prescrivere l ' indicazione dei titoli in fosforo , potassio e magnesio sotto forma di elementi , tutte le indicazioni sotto forma di ossidi di cui agli allegati devono essere espresse sotto forma di elementi ; i valori numerici devono essere convertiti sulla base dei seguenti fattori :
Fosforo ( P ) = anidride fosforica ( P2O5 ) × 0,436 ,
Potassio ( K ) = ossido di potassio ( K2O ) × 0,83 ,
Magnesio ( Mg ) = ossido di magnesio ( MgO ) × 0,6 ;
gli Stati membri che si sono avvalsi di detta facoltà apportano gli adattamenti necessari alle disposizioni di cui agli allegati della presente direttiva .
Articolo 4
1 . Fatte salve le disposizioni di altre regolamentazioni comunitarie , sugli imballaggi , sulle etichette e sui documenti di accompagnamento di cui all ' articolo 3 sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni relative ai concimi :
a ) le indicazioni obbligatorie per l ' identificazione , di cui all ' allegato II , paragrafo 1 ,
b ) le indicazioni facoltative di cui all ' allegato I ,
c ) il marchio del produttore , il marchi del prodotto e le denominazioni commerciali ,
d ) le indicazioni specifiche concernenti l ' uso , l ' immagazzinamento e la manipolazione del concime .
Le indicazioni di cui alle lettere c ) e d ) non possono essere in contrasto con quelli di cui alle lettere a ) e b ) e devono apparire nettamente separate da queste ultime .
2 . Tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere nettamente separate dalle altre informazioni che figurano sugli imballaggi , sulle etichette e sui documenti di accompagnamento .
Articolo 5
Gli Stati membri possono esigere che sul loro territorio le iscrizioni sull ' etichetta , sull ' imballaggio e sui documenti di accompagnamento siano redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali .
Articolo 6
Nel caso di concimi imballati , l ' imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che , all ' atto dell ' apertura , il dispositivo o il sigillo di chiusura o l ' imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati .
È ammesso l ' uso dei sacchi a valvola .
Articolo 7
Fatte salve le disposizioni di altre direttive comunitarie , gli Stati membri non possono vietare , limitare od ostacolare , per motivi di composizione , di identificazione , di etichettatura e di imballaggio , l ' immissione in commercio dei concimi recanti l ' indicazione « concime CEE » che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati .
Articolo 8
1 . Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinchù i concimi immessi in commercio con l ' indicazione « concime CEE » siano sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo , per accertarne la conformità alle disposizioni della presente direttiva e degli allegati I e II .
2 . L ' osservanza delle disposizioni della presente direttiva e degli allegati I e II , per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l ' osservanza dei titoli garantiti di elementi fertilizzanti , e/o dei titoli garantiti delle forme e delle solubilità di tali elementi può essere accertata all ' atto dei controlli ufficiali soltanto con metodi di campionamento e di analisi fissati conformemente alle disposizioni della presente direttiva , tenuto conto delle tolleranze indicate nell ' allegato III .
3 . Gli Stati membri possono adottare tutte le misure necessarie per impedire che le tolleranze di cui all ' allegato III siano messe sistematicamente a profitto .
Articolo 9
1 . Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le colonne 4 , 5 e 6 della parte A e le colonne 8 , 9 e 10 della parte B dell ' allegato I e l ' allegato III sono decise secondo la procedura di cui all ' articolo 11 .
2 . Secondo la stessa procedura dell ' articolo 11 sono stabilite le modalità per il prelievo dei campioni ed i metodi di analisi .
Articolo 10
1 . È istituito un comitato per l ' adattamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .
2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .
Articolo 11
1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è investito della questione dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo , o...
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