Council Regulation (EC) No 427/2003 of 3 March 2003 on a transitional product-specific safeguard mechanism for imports originating in the People's Republic of China and amending Regulation (EC) No 519/94 on common rules for imports from certain third countries

Coming into Force09 March 2003
End of Effective Date11 December 2013,08 June 2015
Celex Number32003R0427
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/427/oj
Published date08 March 2003
Date03 March 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 65, 08 March 2003
EUR-Lex - 32003R0427 - IT

Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 08/03/2003 pag. 0001 - 0011


Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio

del 3 marzo 2003

relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 3285/94(1), il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni, contenente disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(2) Con il regolamento (CE) n. 519/94(2), il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anch'esso disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(3) Il protocollo relativo all'adesione della Repubblica popolare cinese (in appresso "Cina") all'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso "il protocollo") prevede misure transitorie di salvaguardia specifiche per prodotto (in appresso "misure di salvaguardia") e misure transitorie specifiche per prodotto di contrasto alla diversione degli scambi (in appresso "misure in materia di diversione degli scambi").

(4) Il protocollo è entrato in vigore l'11 dicembre 2001.

(5) In considerazione della notevole differenza esistente tra le disposizioni relative alle misure di salvaguardia contenute nel protocollo, da una parte, e nei regolamenti (CE) n. 519/94 e (CE) n. 3285/94, dall'altra, è necessario disporre di un regolamento specifico sulle misure di salvaguardia e le misure in materia di diversione degli scambi relative a talune importazioni originarie della Cina.

(6) Ai termini del protocollo, le misure di salvaguardia possono essere istituite quando i prodotti originari della Cina sono importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria.

(7) Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto crescono così rapidamente da causare o da rischiare di causare un pregiudizio rilevante all'industria comunitaria.

(8) Sembra necessario chiarire quali sono i fattori da prendere in considerazione per stabilire l'esistenza di una situazione di perturbazione del mercato.

(9) Il protocollo prevede l'istituzione di misure in materia di diversione degli scambi in situazioni in cui un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso "OMC") con la finalità di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare un aumento delle importazioni nella Comunità di un prodotto originario della Cina.

(10) È opportuno definire linee guida riguardo ai fattori che possono risultare pertinenti per determinare se vi sia stata diversione degli scambi o meno.

(11) È opportuno fornire una definizione dell'espressione "industria comunitaria".

(12) Le inchieste di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi vengono avviate a seguito della richiesta di uno Stato membro o della Commissione. È necessario che venga limitata la possibilità di avviare su un medesimo oggetto un'inchiesta relativa a misure di salvaguardia prima dello scadere di un anno dal completamento di una precedente inchiesta. Tale limitazione non dovrebbe applicarsi alle misure in materia di diversione degli scambi.

(13) È necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità comunitarie e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e per la difesa dei propri interessi. È inoltre auspicabile che siano fissate chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione. È altresì opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito.

(14) È necessario stabilire a quali condizioni sia possibile istituire in via eccezionale misure provvisorie, includendo l'eventualità che tali misure possano essere istituite dalla Commissione e solo per un periodo di 200 giorni.

(15) Il protocollo stabilisce che le misure definitive possano essere istituite solo 60 giorni dopo il ricevimento di una richiesta di consultazioni da parte della Cina e se tali consultazioni non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

(16) Appare indicato prevedere - a determinate condizioni e purché non ne venga perturbato il funzionamento del mercato interno - la possibilità di istituire misure limitate a uno o più Stati membri.

(17) Appare opportuno prevedere che le misure di salvaguardia scadano dopo quattro anni, salvo che da un riesame risulti che esse debbano essere mantenute in vigore.

(18) È opportuno prevedere riesami intermedi nei casi in cui uno Stato membro o la Commissione richiedano di esaminare tanto gli effetti di una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi, quanto la necessità di mantenere in vigore tale misura.

(19) È necessario prevedere un riesame delle misure in materia di diversione degli scambi quando il membro dell'OMC che adotta un provvedimento volto a risolvere una situazione di perturbazione del mercato segnala al comitato di salvaguardia dell'OMC una qualunque modifica del provvedimento in questione.

(20) È opportuno autorizzare la sospensione delle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.

(21) Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino le importazioni dei prodotti soggetti ad inchiesta o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento, ove ciò possa essere d'applicazione.

(22) È altresì necessario prevedere la consultazione di un comitato consultivo a scadenze regolari e in momenti specifici dell'inchiesta. Il comitato dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione. In conformità del considerando 12 della decisione 1999/468/CE del Consiglio(3), il comitato consultivo non rientra nel campo di applicazione di detta decisione del Consiglio.

(23) È opportuno prevedere visite di verifica volte al controllo delle informazioni fornite circa l'evoluzione dei volumi delle importazioni e la perturbazione del mercato, condizionando tuttavia tali visite al ricevimento di risposte adeguate ai questionari.

(24) Dovrebbero essere formulate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la divulgazione di segreti a livello d'impresa o di governo.

(25) È indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i propri interessi.

(26) È saggio istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse della Comunità, compreso l'interesse dei consumatori, e fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.

(27) La relazione dei gruppi di lavoro sull'adesione della Cina all'OMC (in appresso "la relazione") prevede una graduale eliminazione dei contingenti non tessili che la Comunità mantiene nei confronti di alcuni prodotti originari della Cina.

(28) In considerazione di questa graduale eliminazione, è opportuno abrogare l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.

(29) È opportuno incrementare i quantitativi già assegnati mediante titoli d'importazione per il 2002 e il 2003, così da tenere conto dell'aumento previsto nel programma di eliminazione.

(30) È opportuno porre termine all'applicazione delle misure di sorveglianza sui prodotti cinesi attualmente interessati da ed elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94, che dovrebbe essere abrogato.

(31) È opportuno eliminare dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 i paesi che sono diventati membri dell'OMC e delegare alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento di tale allegato.

(32) È opportuno, in considerazione del mantenimento dei contingenti per taluni prodotti di origine cinese, escludere per tali prodotti l'applicazione delle disposizioni relative alle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi durante il periodo in cui i contingenti sono applicati.

(33) Il protocollo prevede la scadenza della sezione relativa alle misure di salvaguardia e in...

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