Council Regulation (EEC) No 355/77 of 15 February 1977 on common measures to improve the conditions under which agricultural products are processed and marketed
Coming into Force | 26 February 1977 |
End of Effective Date | 31 December 1990 |
Celex Number | 31977R0355 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1977/355/oj |
Published date | 23 February 1977 |
Date | 15 February 1977 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 51, 23 February 1977 |
Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 23/02/1977 pag. 0001 - 0006
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0149
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0239
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0239
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/77 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 1977
relativo a un ' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che nella Comunità i prodotti agricoli sono sottoposti per la maggior parte a trasformazione prima di giungere al consumatore finale ; che , inoltre , il miglioramento della attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli , segnatamente mediante il miglioramento della qualità e della presentazione , permette di conquistare più ampi sbocchi , di meglio valorizzare i prodotti e di contribuire di conseguenza all ' incremento della produttività dell ' agricoltura ;
considerando che le azioni previste in materia rivestono carattere comunitario e tenendo al conseguimento degli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato ; che esse costituiscono pertanto un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 4 ) ;
considerando che per assicurare un miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli conviene che la partecipazione finanziaria del FEAOG , sezione orientamento , a progetti d 'investimento sia subordinata all ' inserimento di questi ultimi in programmi specifici contenenti una precisa analisi della situazione del settore in questione e del miglioramento previsto ;
considerando inoltre che , per poter beneficiare del finanziamento comunitario , i progetti devono in particolare permettere di garantire tanto il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli , quanto effetti positivi duraturi nel settore agricolo ;
considerando che , per orientare l ' intervento del Fondo , occorre prevedere i criteri che permettono di determinare quali progetti devono essere presi in considerazione in primo luogo ;
considerando che , per garantire l ' armonia tra le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro , è necessario che i progetti di cui è previsto il finanziamento da parte del Fondo siano approvati dallo Stato membro interessato e che quest ' ultimo partecipi al finanziamento ;
considerando che , per garantire che i beneficiari rispettino le condizioni per la concessione del contributo del Fondo , occorre prevedere un ' efficace procedura di controllo e la possibilità di sospendere , ridurre ovvero sopprimere il contributo ;
considerando che un intervento del Fondo sotto forma di sovvenzione in conto capitale pari al massimo al 25 % dell ' importo dell ' investimento costituisce una partecipazione adeguata alla realizzazione di quest ' ultimo ; che , per tener conto delle difficoltà particolari che si riscontrano in certe regioni , potrebbe essere tuttavia giustificata una partecipazione più consistente per taluni progetti ;
considerando che l ' intervento del Fondo non deve alterare o poter alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi del trattato ; che a questo scopo , in particolare , tale intervento non deve rafforzare nù creare una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale del medesimo , semprechù ciò non si riveli necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento ;
considerando che l ' intervento del Fondo per un periodo di cinque anni e per un costo previsionale di 400 milioni di unità di conto può contribuire al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ;
considerando che , per l ' approvazione dei programmi e dei progetti , occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente per le strutture agricole istituito coll ' articolo 1 della decisione del Consiglio , del 4 dicembre 1962 , relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ( 5 ) o , per le questioni relative al settore della pesca , nell ' ambito di tale comitato e del comitato permanente per le strutture della pesca , istituito coll ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 101/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 6 ) ; che , per i progetti , è opportuno prevedere inoltre la consultazione del comitato del Fondo di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ;
considerando che per i vini primi anni di realizzazione dell ' azione comune deve essere possibile , per tener conto del periodo necessario per l ' elaborazione dei programmi , di finanziare progetti che non si inseriscano negli stessi ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Per migliorare le struttre di mercato dei prodotti agricoli e , in particolare , per facilitare gli adeguamenti o gli orientamenti dell ' agricoltura resi necessari dalle conseguenze economiche della politica agricola comune o intesi a rispondere alle esigenze di quest ' ultima , è avviata un ' azione comune destinata a permettere di sviluppare o razionalizzare imprese che si occupano del trattamento , della trasformazione o della...
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