Council Directive 90/642/EEC of 27 November 1990 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date01 January 1001
Celex Number31990L0642
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/642/oj
Published date14 December 1990
Date27 November 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 350, 14 December 1990
EUR-Lex - 31990L0642 - IT 31990L0642

Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 14/12/1990 pag. 0071 - 0079
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0258


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1990 che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (90/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza nella Comunità;

considerando che gli organismi nocivi e le malerbe compromettono la resa di questa produzione;

considerando che è indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio per i prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi ; che è tuttavia opportuno fissare le quantità massime obbligatorie al livello minimo consentito dalle buone pratiche agricole;

considerando tuttavia che tali antiparassitari non hanno solo ripercussioni favorevoli sulla produzione vegetale, dato che si tratta in genere di sostanze pericolose o di preparati con effetti secondari pericolosi;

considerando che molti antiparassitari ed i loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori di prodotti di origine vegetale ; che tali antiparassitari non devono essere usati in modi che presentino un rischio per la salute dell'uomo o degli animali e per l'ambiente;

considerando che la Comunità dovrebbe promuovere tecniche agronomiche alternative e biologiche;

considerando che la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/186/CEE (5), ha fissato le quantità massime dei suddetti residui ed ha assicurato la libera circolazione nella Comunità dei prodotti che presentano livelli di residui non superiori a tali quantità massime ; che la direttiva precitata permette tuttavia agli Stati membri, ove lo ritengano giustificato, di autorizzare la circolazione nell'ambito del loro territorio di prodotti che contengono quantità di residui di pesticidi superiori a tali quantità massime;

considerando che quest'ultima disposizione comporta, in taluni casi, la persistenza di disparità tra gli Stati membri riguardo alle quantità massime ammissibili per tali residui di antiparassitari, disparità che possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci nella Comunità ; che questi ostacoli devono essere eliminati, nell'ottica del completamento del mercato unico nel 1992; (1) GU n. C 46 del 25.2.1989, pag. 5. (2) GU n. C 260 del 15.10.1990, pag. 56. (3) GU n. C 329 del 30.12.1989, pag. 11. (4) GU n. L 340 del 9.12.1976, pag. 26. (5) GU n. L 66 del 10.3.1989, pag. 36.

considerando che, per tali motivi, occorre sopprimere la possibilità data agli Stati membri di autorizzare quantità più elevate ed occorre fissare quantità massime obbligatorie in tutti gli Stati membri per talune sostanze attive presenti sugli e negli ortofrutticoli, alle quali i prodotti devono essere conformi quando vengono messi in circolazione;

considerando che, sempre allo scopo di garantire la libera circolazione delle merci nella Comunità, occorre altresì fissare quantità massime obbligatorie per taluni antiparassitari utilizzati su e in taluni altri prodotti di origine vegetale;

considerando, inoltre, che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione di questi prodotti e un'adeguata protezione della salute dei consumatori e degli animali;

considerando, tuttavia, che la fissazione di quantità massime obbligatorie per i residui di antiparassitari esige un lungo esame tecnico e che ciò rende impossibile imporre immediatamente tali quantità per quanto riguarda i residui di antiparassitari disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE;

considerando che è quindi indispensabile adottare una regolamentazione separata che preveda tali quantità massime obbligatorie nella prospettiva di un trasferimento progressivo dei residui di antiparassitari dalla direttiva 76/895/CEE...

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