Commission Directive 2006/119/EC of 27 November 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council concerning heating systems for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 18 December 2006 |
End of Effective Date | 31 October 2014 |
Celex Number | 32006L0119 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2006/119/oj |
Published date | 01 December 2007 |
Date | 27 November 2006 |
28.11.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 330/12 |
DIRETTIVA 2006/119/CE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2006
che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
Considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE regolata dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CE elenca i requisiti per l’omologazione dei veicoli muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione e dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti. |
(2) | Il regolamento della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) n. 122, relativo all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O riguardo ai rispettivi impianti di riscaldamento, è entrato in vigore il 18 gennaio 2006. Poiché tale regolamento è applicabile nella Comunità è necessario far corrispondere i requisiti elencati nella direttiva 2001/56/CE e quelli elencati nel regolamento UN-ECE n. 122. Nella direttiva 2001/56/CE vanno pertanto inseriti i requisiti, di cui all’allegato 9 del regolamento UN-ECE n. 122, relativi agli impianti di riscaldamento dei veicoli che trasportano merci pericolose. |
(3) | La direttiva 2001/56/CE va perciò modificata di conseguenza. |
(4) | Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 2001/56/CE
La direttiva 2001/56/CE viene modificata conformemente al testo di cui all’allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1. A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri, per motivi attinenti i sistemi di riscaldamento, non possono prendere, nei confronti di un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfi i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono:
a) | rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; |
b) | vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo. |
2. A partire dal 1o ottobre 2007, gli Stati membri non possono prendere nei confronti di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in quanto componente, che soddisfa i requisiti della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, nessuno dei provvedimenti che seguono:
a) | rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; |
b) | vietare la vendita o la messa in circolazione di una componente di tale tipo. |
3. A partire dal 1o aprile 2008, gli Stati membri devono rifiutare il rilascio di un’omologazione CE, e possono rifiutare il rilascio di quella nazionale, ad un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL o di un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, quale sua componente, che non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/56/CE, modificata dalla presente direttiva.
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