Council Directive 82/471/EEC of 30 June 1982 concerning certain products used in animal nutrition

Coming into Force15 July 1982
End of Effective Date31 August 2010
Celex Number31982L0471
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1982/471/oj
Published date21 July 1982
Date30 June 1982
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 213, 21 July 1982
EUR-Lex - 31982L0471 - IT 31982L0471

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 21/07/1982 pag. 0008 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0311
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0311
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0098


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1982

relativa a taluni prodotti impiegati nell ' alimentazione degli animali

( 82/471/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la produzione animale riveste una funzione di primaria importanza nell ' agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in larga misura dall ' impiego di alimenti per animali appropriati e di buona qualità ;

considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell ' agricoltura ;

considerando che il consumo di proteine foraggere è in costante aumento nella Comunità a causa delle sempre maggiori esigenze dell ' allevamento ;

considerando che all ' aumento della domanda ha fatto riscontro , negli ultimi anni , una sensibile riduzione dell ' offerta sul mercato mondiale di taluni alimenti proteici ;

considerando che tale situazione di penuria ha indotto l ' industria dell ' alimentazione animale a ricercare prodotti di sostituzione che garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti ;

considerando che , se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative , regolamentari o amministrative riguardanti tali prodotti , esse divergono sui principi essenziali ; che , di conseguenza , esse incidono direttamente sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione ;

considerando che i prodotti di sostituzione sono ottenuti secondo tecniche di fabbricazione nuove ; che occorre pertanto disciplinare la commercializzazione nella Comunità come alimenti o componenti degli stessi , prescrivendo per ciascun gruppo i prodotti autorizzati e le relative condizioni d ' impiego ;

considerando che , prima di iscrivere un nuovo prodotto in uno dei gruppi di cui trattasi , occorre accertare che esso abbia le qualità nutritive volute ; che occorre inoltre verificare che , in caso di impiego corretto , i prodotti non influiscano sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull ' ambiente e non rechino pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali ;

considerando che per garantire il rispetto dei principi fondamentali imposti per l ' autorizzazione conviene che per i prodotti appartenenti a determinati gruppi una pratica sia presentata ufficialmente da uno Stato membro ; che per facilitare l ' esame delle sostanze in questione queste pratiche devono essere redatte in conformità di linee direttrici da stabilire ad opera del Consiglio , al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva ;

considerando che , a titolo provvisorio , è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere , fino al momento di una decisione comunitaria in merito , le autorizzazioni nazionali che essi hanno concesso per i prodotti che non figurano attualmente nell ' allegato della presente direttiva o per determinati prodotti che soddisfano in dati casi altre condizioni ; che tuttavia nel caso dei prodotti ottenuti da lieviti del genere « Candida » coltivati su n-alcani dovrebbe esser presa una decisione comunitaria entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva ;

considerando che , a causa del loro contributo diretto o indiretto in proteine , i composti azotati non proteici devono essere disciplinati dalla presente direttiva ; che occorre pertanto modificare in conformità , per quanto riguarda gli allegati , la direttiva 70/524/CEE del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell ' alimentazione degli animali ( 4 ) , disciplinante provvisoriamente l ' impiego dei prodotti di tale gruppo ;

considerando che il valore nutritivo e l ' innocuità dei prodotti in causa dipendono in larga misura dalle caratteristiche di composizione , dalle condizioni d ' impiego o dai procedimenti di fabbricazione dei prodotti stessi ; che , conseguentemente , è indispensabile prevedere in determinati casi l ' obbligo di etichettatura , affinchù l ' utilizzatore sia protetto contro le frodi e impieghi nel modo migliore i prodotti messi a sua disposizione ;

considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai prodotti in causa o agli alimenti per animali che li contengono , destinati all ' esportazione verso i paesi terzi , dato che in questi ultimi vigono generalmente...

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