Regulation (EC) No 444/2009 of the European Parliament and of the Council of 28 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

Coming into Force26 June 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0444
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/444/oj
Published date06 June 2009
Date28 May 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 142, 06 June 2009
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6.6.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 142/1

REGOLAMENTO (CE) N. 444/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la necessità di una strategia coerente nell’Unione europea in relazione agli identificatori biometrici, ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione (VIS e SIS II).
(2) In questo contesto, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (2), il quale rappresenta un passo importante verso l’uso di nuovi elementi che renderanno più sicuri i passaporti e i documenti di viaggio e stabiliranno un legame più stretto tra il titolare e il relativo passaporto o documento di viaggio, contribuendo in tal modo in maniera consistente a garantire che i passaporti e i documenti di viaggio siano protetti contro il loro uso fraudolento.
(3) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 prevede l’obbligo generale di rilevare le impronte digitali che saranno conservate in un microprocessore senza contatto inserito nel passaporto o documento di viaggio. Tuttavia, le prove effettuate hanno dimostrato la necessità di accordare talune eccezioni. Durante i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri è emerso che le impronte digitali dei bambini al di sotto di sei anni non sembravano qualitativamente sufficienti per i controlli d’identità «uno a uno». Inoltre, queste impronte subiscono cambiamenti significativi che le rendono difficili da controllare durante l’intero periodo di validità del passaporto o documento di viaggio.
(4) L’armonizzazione delle eccezioni all’obbligo generale di rilevamento delle impronte digitali è essenziale per mantenere norme di sicurezza comuni e per semplificare i controlli alle frontiere. Per ragioni sia giuridiche, sia di sicurezza, la definizione delle eccezioni all’obbligo di rilevamento delle impronte digitali nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri non dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale.
(5) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 impone di rilevare e conservare i dati biometrici nel supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ciò non pregiudica qualsiasi altro tipo di uso o conservazione di tali dati conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 2252/2004 non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati ai fini della conservazione di tali dati negli Stati membri, trattandosi di una questione che riguarda strettamente il diritto nazionale.
(6) Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, dovrebbe essere introdotto il principio «una persona-un passaporto». Questa regola è raccomandata anche dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e garantisce che il passaporto e i dati biometrici siano riconducibili esclusivamente al titolare del passaporto stesso. Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto.
(7) Tenendo conto del fatto che gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare passaporti individuali ai minori e che potrebbero esservi differenze significative tra le legislazioni degli Stati membri riguardo all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte di bambini, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di misure volte a garantire un’impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.
(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
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