Council Directive 77/649/EEC of 27 September 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision of motor vehicle drivers
Coming into Force | 30 September 1977 |
End of Effective Date | 31 October 2014 |
Celex Number | 31977L0649 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1977/649/oj |
Published date | 19 October 1977 |
Date | 27 September 1977 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 267, 19 October 1977 |
Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/10/1977 pag. 0001 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0007
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0052
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 1977
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore
( 77/649/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , il campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore ;
considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni , onde permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;
considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che perseguano lo stesso scopo dei lavori svolti in materia dalla commissione economica per l ' Europa dell ' ONU ;
considerando che tali prescrizioni si applicano ai veicoli a motore della categoria M1 della classificazione internazionale dei veicoli a motore che figura nell ' allegato I della direttiva 70/156/CEE ;
considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva , s ' intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 , definita all ' allegato I della direttiva 70/156/CEE , destinato a circolare su strada , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h .
Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti il campo di visibilità , se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I , III e IV .
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il campo di visibilità , se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I , III e IV .
Articolo 4
Lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione adotta le misure necessarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato I , punto 2 . 2 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .
Articolo 5
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I , III , IV e V sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .
Tuttavia , questa procedura non si applica alle modifiche intese ad introdurre prescrizioni relative al campo di visibilità diverso da quello di 180° verso l ' avanti .
Articolo 6
1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 27 settembre 1977 .
Per il Consiglio
Il Presidente
A . HUMBLET
( 1 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 49 .
( 2 ) GU n . C 197 del 23 . 8 . 1976 , pag . 10 .
( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .
Elenco degli allegati
Allegato I : Settore d ' applicazione , definizioni , domanda di omologazione CEE , omologazione CEE , caratteristiche richieste , procedura di prova ( 1 ) .
( Allegato II )
Allegato III : Procedura per determinare il punto « H » e l ' angolo effettivo di inclinazione dello schienale e per verificare la posizione relativa dei punti R e H e il rapporto tra l ' angolo teorico e l ' angolo effettivo di inclinazione dello schienale ( 1 ) .
Allegato IV : Metodo per la determinazione dei rapporti dimensionali fra i punti di riferimento principali del veicolo e il reticolo tridimensionale di riferimento ( 1 ) .
Allegato V : Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità del conducente .
( 1 ) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del progetto di regolamento in materia della commissione economica per l ' Europa delle Nazioni Unite ; in particolare , le suddivisioni in punti sono le medesime . Per questo motivo , quando un punto del progetto di regolamento non ha corrispondente nella presente direttiva , il suo numero è indicato tra parentesi per memoria .
ALLEGATO !
SETTORE D ' APPLICAZIONE , DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , CARATTERISTICHE RICHIESTE , PROCEDURA DI PROVA
1 . SETTORE DI APPLICAZIONE
1.1 . La presente direttiva si applica al campo di visibilità anteriore di 180° del conducente di veicoli della categoria M1 .
1.1.1 . Essa vuole assicurare un adeguato campo di visibilità quando il parabrezza e le altre superfici vetrate sono asciutte e pulite .
1.2 . Le prescrizioni di questa direttiva sono formulate per l ' applicazione ai veicoli della categoria M1 con guida a sinistra . Per i veicoli della categoria M1 con guida a destra , le prescrizioni devono essere applicate invertendo i criteri , se necessario .
2 . DEFINIZIONI
( 2.1 .)
2.2 . Tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità
Per « tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità » si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze possono riguardare in particolare :
2.2.1 . forme e sistemazioni esterne ed interne che , nel settore di cui al punto 1 , possono influire sulla visibilità ;
2.2.2 . forme e dimensioni del parabrezza e suo fissaggio .
2.3 . Reticolo tridimensionale di riferimento
Per « reticolo tridimensionale di riferimento » si intende un sistema di riferimento composto da un piano verticale longitudinale x-z , da un piano orizzontale x-y e da un piano verticale trasversale y-z ( vedi allegato IV , appendice , figura 5 ) ; il reticolo serve a determinare il rapporto dimensionale fra la posizione dei punti di progettazione sui disegni e la loro posizione effettiva sul veicolo . Il procedimento per mettere il veicolo in posizione rispetto al reticolo è specificato nell ' allegato IV , tenendo presente che tutte le coordinate riferite al terreno devono essere calcolate per un veicolo in ordine di marcia , come definito dal paragrafo 2.6 dell ' allegato I della direttiva 70/156/CEE , avente sul sedile anteriore un passeggero con una massa di 75 kg ± 1 % .
2.3.1 . I veicoli muniti di sospensioni che permettono la regolazione dell ' altezza libera dal suolo saranno sottoposti alle prove nelle condizioni normali di utilizzazione specificate dal costruttore .
2.4 . Punti di riferimento principali
Per « punti di riferimento principali » si intendono fori , superfici , punti e segni di identificazione sul corpo del veicolo . Il costruttore deve specificare il...
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