Council Directive 77/649/EEC of 27 September 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the field of vision of motor vehicle drivers

Coming into Force30 September 1977
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31977L0649
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/649/oj
Published date19 October 1977
Date27 September 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 267, 19 October 1977
EUR-Lex - 31977L0649 - IT

Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/10/1977 pag. 0001 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0007
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0052


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore

( 77/649/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , il campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni , onde permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che perseguano lo stesso scopo dei lavori svolti in materia dalla commissione economica per l ' Europa dell ' ONU ;

considerando che tali prescrizioni si applicano ai veicoli a motore della categoria M1 della classificazione internazionale dei veicoli a motore che figura nell ' allegato I della direttiva 70/156/CEE ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva , s ' intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 , definita all ' allegato I della direttiva 70/156/CEE , destinato a circolare su strada , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti il campo di visibilità , se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I , III e IV .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il campo di visibilità , se questo è conforme alle prescrizioni degli allegati I , III e IV .

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione adotta le misure necessarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato I , punto 2 . 2 . Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .

Articolo 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I , III , IV e V sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Tuttavia , questa procedura non si applica alle modifiche intese ad introdurre prescrizioni relative al campo di visibilità diverso da quello di 180° verso l ' avanti .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 settembre 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . HUMBLET

( 1 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 49 .

( 2 ) GU n . C 197 del 23 . 8 . 1976 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

Elenco degli allegati

Allegato I : Settore d ' applicazione , definizioni , domanda di omologazione CEE , omologazione CEE , caratteristiche richieste , procedura di prova ( 1 ) .

( Allegato II )

Allegato III : Procedura per determinare il punto « H » e l ' angolo effettivo di inclinazione dello schienale e per verificare la posizione relativa dei punti R e H e il rapporto tra l ' angolo teorico e l ' angolo effettivo di inclinazione dello schienale ( 1 ) .

Allegato IV : Metodo per la determinazione dei rapporti dimensionali fra i punti di riferimento principali del veicolo e il reticolo tridimensionale di riferimento ( 1 ) .

Allegato V : Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità del conducente .

( 1 ) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del progetto di regolamento in materia della commissione economica per l ' Europa delle Nazioni Unite ; in particolare , le suddivisioni in punti sono le medesime . Per questo motivo , quando un punto del progetto di regolamento non ha corrispondente nella presente direttiva , il suo numero è indicato tra parentesi per memoria .

ALLEGATO !

SETTORE D ' APPLICAZIONE , DEFINIZIONI , DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE , OMOLOGAZIONE CEE , CARATTERISTICHE RICHIESTE , PROCEDURA DI PROVA

1 . SETTORE DI APPLICAZIONE

1.1 . La presente direttiva si applica al campo di visibilità anteriore di 180° del conducente di veicoli della categoria M1 .

1.1.1 . Essa vuole assicurare un adeguato campo di visibilità quando il parabrezza e le altre superfici vetrate sono asciutte e pulite .

1.2 . Le prescrizioni di questa direttiva sono formulate per l ' applicazione ai veicoli della categoria M1 con guida a sinistra . Per i veicoli della categoria M1 con guida a destra , le prescrizioni devono essere applicate invertendo i criteri , se necessario .

2 . DEFINIZIONI

( 2.1 .)

2.2 . Tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità

Per « tipo di veicolo per quanto riguarda il campo di visibilità » si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze possono riguardare in particolare :

2.2.1 . forme e sistemazioni esterne ed interne che , nel settore di cui al punto 1 , possono influire sulla visibilità ;

2.2.2 . forme e dimensioni del parabrezza e suo fissaggio .

2.3 . Reticolo tridimensionale di riferimento

Per « reticolo tridimensionale di riferimento » si intende un sistema di riferimento composto da un piano verticale longitudinale x-z , da un piano orizzontale x-y e da un piano verticale trasversale y-z ( vedi allegato IV , appendice , figura 5 ) ; il reticolo serve a determinare il rapporto dimensionale fra la posizione dei punti di progettazione sui disegni e la loro posizione effettiva sul veicolo . Il procedimento per mettere il veicolo in posizione rispetto al reticolo è specificato nell ' allegato IV , tenendo presente che tutte le coordinate riferite al terreno devono essere calcolate per un veicolo in ordine di marcia , come definito dal paragrafo 2.6 dell ' allegato I della direttiva 70/156/CEE , avente sul sedile anteriore un passeggero con una massa di 75 kg ± 1 % .

2.3.1 . I veicoli muniti di sospensioni che permettono la regolazione dell ' altezza libera dal suolo saranno sottoposti alle prove nelle condizioni normali di utilizzazione specificate dal costruttore .

2.4 . Punti di riferimento principali

Per « punti di riferimento principali » si intendono fori , superfici , punti e segni di identificazione sul corpo del veicolo . Il costruttore deve specificare il...

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