Council Directive 74/409/EEC of 22 July 1974 on the harmonization of the laws of the Member States relating to honey
Coming into Force | 23 July 1974 |
End of Effective Date | 31 July 2003 |
Celex Number | 31974L0409 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1974/409/oj |
Published date | 12 August 1974 |
Date | 22 July 1974 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 221, 12 August 1974 |
Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri concernenti il miele
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 12/08/1974 pag. 0010 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0051
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0034
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0051
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0024
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( 1 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .
( 2 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 1974
relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele
( 74/409/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ,
considerando che le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri definiscono il concetto di miele , ne determinano le diverse varietà e fissano le caratteristiche alle quali deve soddisfare e le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette ;
considerando che le differenze attualmente esistenti tra tali legislazioni ostacolano la libera circolazione del prodotto e possono creare condizioni di concorrenza disuguali ;
considerando che è pertanto necessario definire a livello comunitario il concetto di miele , stabilire le diverse varietà che possono essere commercializzate con le opportune denominazioni , fissare le caratteristiche generali e specifiche di composizione e determinare le principali indicazioni che devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette ;
considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo di campioni e quella dei metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche del miele sono misure d'applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione ;
considerando che in tutti casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/474/CEE del Consiglio ( 1 ) ;
considerando che l'articolo 3 della presente direttiva comporta il divieto di utilizzare il termine " miele " per prodotti non conformi alla definizione prevista dall'articolo 1 , paragrafo 1 ; che l'applicazione immediata di detto divieto rischia tuttavia di provocare perturbazioni sui mercati in cui le denominazioni " Kunsthonig " o " Kunsthonning " sono ammesse dalla legislazione nazionale anteriore per designare un prodotto diverso dal miele ; che occorre dunque prevedere un congruo periodo transitorio per consentire i necessari adeguamenti ;
considerando che , nell'attesa che venga adottata una regolamentazione comunitaria generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari , occorre mantenere a titolo transitorio alcune disposizioni nazionali ;
considerando che sul mercato di alcuni Stati membri si riscontrano tipi di miele aventi caratteristiche analitiche variabili e ai quali sembra difficilmente applicabile il complesso dei criteri stabiliti nell'allegato della presente direttiva , ma che uno studio più esauriente dovrebbe permettere di rivedere in seguito tale situazione ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Ai sensi della presente direttiva s'intende per miele il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti...
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