Council Directive 74/409/EEC of 22 July 1974 on the harmonization of the laws of the Member States relating to honey

Coming into Force23 July 1974
End of Effective Date31 July 2003
Celex Number31974L0409
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/409/oj
Published date12 August 1974
Date22 July 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 221, 12 August 1974
EUR-Lex - 31974L0409 - IT

Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri concernenti il miele

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 12/08/1974 pag. 0010 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0051
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0034
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0051
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0024


++++

( 1 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1969 , pag . 9 .

( 2 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1974

relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele

( 74/409/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative degli Stati membri definiscono il concetto di miele , ne determinano le diverse varietà e fissano le caratteristiche alle quali deve soddisfare e le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette ;

considerando che le differenze attualmente esistenti tra tali legislazioni ostacolano la libera circolazione del prodotto e possono creare condizioni di concorrenza disuguali ;

considerando che è pertanto necessario definire a livello comunitario il concetto di miele , stabilire le diverse varietà che possono essere commercializzate con le opportune denominazioni , fissare le caratteristiche generali e specifiche di composizione e determinare le principali indicazioni che devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette ;

considerando che la determinazione delle modalità relative al prelievo di campioni e quella dei metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche del miele sono misure d'applicazione di carattere tecnico e che , per semplificare ed accelerare la procedura , è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione ;

considerando che in tutti casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/474/CEE del Consiglio ( 1 ) ;

considerando che l'articolo 3 della presente direttiva comporta il divieto di utilizzare il termine " miele " per prodotti non conformi alla definizione prevista dall'articolo 1 , paragrafo 1 ; che l'applicazione immediata di detto divieto rischia tuttavia di provocare perturbazioni sui mercati in cui le denominazioni " Kunsthonig " o " Kunsthonning " sono ammesse dalla legislazione nazionale anteriore per designare un prodotto diverso dal miele ; che occorre dunque prevedere un congruo periodo transitorio per consentire i necessari adeguamenti ;

considerando che , nell'attesa che venga adottata una regolamentazione comunitaria generale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari , occorre mantenere a titolo transitorio alcune disposizioni nazionali ;

considerando che sul mercato di alcuni Stati membri si riscontrano tipi di miele aventi caratteristiche analitiche variabili e ai quali sembra difficilmente applicabile il complesso dei criteri stabiliti nell'allegato della presente direttiva , ma che uno studio più esauriente dovrebbe permettere di rivedere in seguito tale situazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ai sensi della presente direttiva s'intende per miele il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti...

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