Council Regulation (EEC) No 404/93 of 13 February 1993 on the common organization of the market in bananas

Coming into Force01 July 1993,26 February 1993
End of Effective Date31 December 2007
Celex Number31993R0404
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/404/oj
Published date25 February 1993
Date13 February 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 25 February 1993
EUR-Lex - 31993R0404 - IT

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 25/02/1993 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0129


REGOLAMENTO (CEE) N. 404/93 DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 1993 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane allegato alla convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, di cui all'articolo 136 del trattato, in particolare il paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli non possono prescindere dalla definizione di una politica agraria comune e che quest'ultima deve prevedere, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli capace di assumere configurazioni diverse a seconda dei prodotti;

considerando che negli Stati membri produttori di banane esistono attualmente organizzazioni nazionali di mercato intese a garantire ai coltivatori lo smaltimento dei loro prodotti sul mercato nazionale, con proventi proporzionati ai costi di produzione; che tali organizzazioni nazionali di mercato prevedono l'applicazione di restrizioni quantitative che ostacolano la realizzazione di un mercato comune delle banane; che alcuni degli Stati membri non produttori offrono un trattamento particolarmente favorevole allo smaltimento delle banane provenienti dagli Stati ACP, mentre altri applicano un sistema d'importazione liberale, che prevede addirittura, nel caso di uno Stato membro, una situazione tariffaria privilegiata; che questa disparità di situazioni nuoce alla libera circolazione delle banane all'interno della Comunità e all'introduzione di un regime comune degli scambi con i paesi terzi e che nella prospettiva della realizzazione del mercato interno occorre istituire un'organizzazione comune dei mercati equilibrata e flessibile nel settore delle banane che si sostituisca ai vari regimi nazionali;

considerando che, fermi restando la preferenza comunitaria e gli obblighi internazionali della Comunità, detta organizzazione comune dei mercati deve consentire lo smaltimento sul mercato comunitario, a prezzi equi tanto per i produttori quanto per i consumatori, delle banane di produzione interna e di quelle originarie dei paesi ACP fornitori tradizionali, senza recare pregiudizio alle importazioni di banane originarie di altri paesi terzi fornitori e garantendo al contempo proventi sufficienti per i produttori;

considerando che, per consentire l'approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità omogenea e soddisfacente nel rispetto delle specificità e delle diverse varietà prodotte e per garantire lo smaltimento dei prodotti comunitari a prezzi che permettano il conseguimento di un reddito adeguato, è d'uopo introdurre norme comuni di qualità per le banane fresche e, se del caso, norme di commercializzazione per i prodotti trasformati a base di banane;

considerando che, per ricavare massimi proventi dalle banane prodotte nella Comunità, è opportuno incoraggiare la formazione di organizzazioni di produttori, in particolare mediante la concessione di un aiuto all'avviamento; che occorre che i membri di tali organizzazioni siano tenuti a commercializzare per il tramite delle stesse la totalità della loro produzione, in modo che esse possano svolgere un efficace ruolo di concentrazione dell'offerta; che è altresì opportuno consentire la formazione di altri tipi di associazioni, delle quali facciano parte organizzazioni di produttori e rappresentanti di operatori che intervengono in altre fasi del ciclo economico del prodotto; che in un momento successivo sarà opportuno definire le condizioni alle quali siffatte associazioni, rappresentative di altre attività del processo economico, potranno svolgere azioni d'interesse generale, nel qual caso anche i non aderenti potrebbero essere vincolati, a livello locale o regionale, alle disposizioni che regolano il loro funzionamento; che le organizzazioni di cui trattasi potrebbero anche venir consultate in occasione dell'elaborazione dei programmi ed intervenire attivamente nella realizzazione di azioni a carattere strutturale, attuate nell'ambito dell'organizzazione dei mercati;

considerando che è necessario porre rimedio alle carenze strutturali che limitano la competitività della produzione comunitaria, in particolare per aumentare la produttività; che i pertinenti programmi devono venir definiti all'interno dei quadri comunitari di sostegno per ciascuna regione di produzione, nell'ambito della cooperazione tra la Commissione, le autorità nazionali e regionali e coinvolgendo quanto più possibile, nella definizione degli interventi da attuare, i vari tipi di organizzazioni del settore delle banane cui è stato fatto sopra riferimento;

considerando che, grazie alle organizzazioni nazionali di mercato, i coltivatori di banane hanno potuto sinora ricavare sul mercato proventi sufficienti a sostenere i costi di produzione e a salvaguardare la loro attività; che, tenendo conto del fatto che l'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati non deve porre i produttori in una situazione meno favorevole di quella in cui attualmente si trovano e che può incidere sui prezzi praticati a livello nazionale, appare opportuno erogare un aiuto compensativo per coprire la perdita di proventi che potrebbe derivare dall'applicazione del nuovo sistema e per mantenere la produzione comunitaria ai costi determinati dalla peculiare situazione strutturale fino a quando quest'ultima non sarà stata adeguata mediante l'applicazione di apposite misure; che è opportuno prevedere un adeguamento dell'aiuto per prendere in considerazione l'aumento della produttività e l'evoluzione delle diverse qualità;

considerando che in alcune regioni produttrici assai limitate della Comunità, caratterizzate da condizioni di produzione particolarmente inadatte alla coltivazione delle banane ed idonee piuttosto all'introduzione di colture alternative, è opportuno incentivare l'abbandono definitivo della produzione di banane mediante la concessione di un premio alla cessazione della bananicoltura; che, per limitare i costi economici dell'operazione, è necessario che l'estirpazione avvenga quanto prima possibile;

considerando che le prospettive della produzione e del consumo comunitari devono venir valutati di anno in anno nell'ambito di un bilancio di previsione; che detto bilancio deve poter essere rettificato nel corso dell'anno, per tener conto di condizioni particolari, segnatamente climatiche;

considerando che per permettere una commercializzazione soddisfacente delle banane raccolte nella Comunità nonché dei prodotti originari degli Stati ACP nel quadro degli accordi previsti dalla convenzione di Lomé, mantenendo per quanto possibile i flussi commerciali tradizionali, occorre prevedere ogni anno l'apertura di un contingente tariffario; che nell'ambito di tale contingente, da un lato, le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette a un'imposizione pari a 100 ecu per tonnellata, che corrisponde al dazio della tariffa doganale comune attualmente vigente e, dall'altro, le importazioni di banane ACP non effettuando tradizionali beneficiano di dazio zero conformemente ai suddetti accordi; che si debbono prevedere disposizioni per consentire che il volume dei contingenti tariffari sia rettificato per rispecchiare le variazioni della domanda nella Comunità fissata nel bilancio di previsione;

considerando che le importazioni che non rientrano nel contingente tariffario devono essere gravate da un dazio doganale di livello tale da permettere lo smaltimento della produzione comunitaria nonché dei quantitativi ACP tradizionali in condizioni accettabili;

considerando che le importazioni di banane ACP tradizionali non rientrano nel contingente a dazio zero e che esse sono effettuate nell'ambito di quantitativi tradizionali che tengono conto di specifici investimenti già realizzati nel quadro di programmi di aumento della produzione;

considerando che, per rispettare i suddetti obiettivi tenendo nel contempo conto delle peculiarità della commercializzazione delle banane, il contingente tariffario deve essere gestito effettuando una distinzione tra operatori che hanno in precedenza commercializzato banane dei paesi terzi e banane ACP non tradizionali, da un lato, e operatori che hanno in precedenza commercializzato banane prodotte nella Comunità e banane ACP tradizionali, dall'altro, riservando un quantitativo disponibile per i nuovi operatori che hanno recentemente intrapreso o che intraprenderanno un'attività commerciale in questo settore;

considerando che, per non perturbare le attuali relazioni commerciali pur consentendo una certa evoluzione delle strutture di commercializzazione, il rilascio dei certificati d'importazione per ciascun operatore, distinti in base alle categorie summenzionate, deve essere effettuato tenendo conto del quantitativo medio di banane commercializzate da quest'ultimo nel corso dei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati statistici;

considerando che, nell'adottare i criteri complementari ai quali devono attenersi gli operatori, la Commissione seguirà il principio del rilascio dei certificati alle persone fisiche o giuridiche che...

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