Commission Regulation (EC) No 1460/96 of 25 July 1996 establishing the detailed rules for implementing the preferential trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products, as provided for in Article 7 of Council Regulation (EC) No 3448/93
Coming into Force | 27 July 1996,01 July 1996 |
End of Effective Date | 30 June 2011 |
Celex Number | 31996R1460 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1460/oj |
Published date | 26 July 1996 |
Date | 25 July 1996 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 187, 26 July 1996 |
Regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione del 25 luglio 1996 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/1996 pag. 0018 - 0032
REGOLAMENTO (CE) N. 1460/96 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1996 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare gli articoli 7, 13 e 16,
considerando che la Comunità ha concluso numerosi accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di elementi agricoli ridotti rispetto agli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune;
considerando che il beneficio di tali riduzioni è subordinato alla condizione che le merci provengano da questi paesi a regime preferenziale; che occorre precisare in alcuni casi quali regole d'origine devono essere applicate;
considerando che il beneficio di tali riduzioni è generalmente concesso nei limiti di contingenti tariffari; che occorre aprire i contingenti e precisare le modalità di applicazione di questi contingenti, in particolare al fine di garantire, da un lato, l'accesso non discriminatorio e continuo di tutti gli importatori della Comunità ai suddetti contingenti e, dall'altro, l'applicazione ininterrotta in tutti gli Stati membri delle imposizioni previste per questi contingenti fino al loro esaurimento; che ciò nonostante nulla impedisce, nell'intento di garantire la gestione comune efficace di questi contingenti, che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, queste modalità di gestione esigono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, potere stabilire in tempo lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;
considerando che il regno del Belgio, il regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono rappresentati dall'unione economica Benelux, le operazioni relative alla gestione di tali misure possono essere effettuate da uno di questi Stati;
considerando che le riduzioni concesse sono generalmente stabilite riducendo gli importi di base utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli applicabili a talune merci specifiche; che, secondo la tariffazione fissata nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round, gli elementi agricoli della tariffa doganale comune sono fissati come tali e non più in funzione di quantità di prodotti di base stabilite in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3448/93;
considerando che negli scambi preferenziali si devono mantenere queste quantità per il calcolo degli elementi agricoli ridotti;
considerando che il regolamento (CE) n. 3238/94 della Commissione (2) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 478/96 (3) fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci, originarie dei paesi dell'Europa centrale e orientale, risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli...
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