Directive 96/84/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 amending Directive 89/398/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses

Coming into Force11 March 1997
End of Effective Date08 June 2009
Celex Number31996L0084
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/84/oj
Published date19 February 1997
Date19 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 48, 19 February 1997
EUR-Lex - 31996L0084 - IT 31996L0084

Direttiva 96/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0020 - 0021


DIRETTIVA 96/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B (3),

considerando che secondo l'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (4) le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari che figurano all'allegato I di detta direttiva sono adottate mediante direttive specifiche della Commissione;

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di applicazione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (5);

considerando che le direttive specifiche riflettono il livello delle conoscenze in materia al momento della loro adozione e che pertanto tutte le modifiche che mirano ad introdurre le innovazioni fondate sui progressi scientifici e tecnici devono, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 95/273/CE della Commissione (6), essere approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che è necessario prevedere una procedura che consenta l'immissione temporanea sul mercato dei prodotti risultanti dalle innovazioni tecnologiche per valorizzare i frutti delle ricerche industriali in attesa della modificazione della direttiva specifica in oggetto;

considerando, tuttavia, che per motivi di tutela della salute dei consumatori l'autorizzazione all'ammissione in commercio può essere concessa solo dopo aver consultato il Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

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