Directive 97/33/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 1997 on interconnection in Telecommunications with regard to ensuring universal service and interoperability through application of the principles of Open Network Provision (ONP)

Coming into Force15 August 1997
End of Effective Date24 July 2003
Celex Number31997L0033
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/33/oj
Published date26 July 1997
Date30 June 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 199, 26 July 1997
EUR-Lex - 31997L0033 - IT

Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 26/07/1997 pag. 0032 - 0052


DIRETTIVA 97/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 19 marzo 1997,

(1) considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, verrà liberalizzata la fornitura di servizi e infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità (con periodi transitori per alcuni Stati membri); che la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (4) riconosce che, per promuovere servizi di telecomunicazione di dimensione comunitaria, occorre garantire l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra vari operatori nazionali e comunitari; che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (5) stabilisce principi armonizzati per un accesso e un uso liberi ed efficienti delle reti pubbliche ed eventualmente dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico; che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (6) riconosce che le misure in materia di fornitura di una rete aperta offrono un contesto adeguato per l'armonizzazione delle condizioni di interconnessione; che questa armonizzazione è essenziale per l'istituzione e il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di telecomunicazione; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (7) riconosce come elementi essenziali di tale futuro quadro normativo il mantenimento e lo sviluppo di un servizio universale, nonché una regolamentazione specifica dell'interconnessione, e traccia alcuni orientamenti su tali questioni;

(2) considerando che è necessario un quadro generale per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico, a prescindere dalle tecnologie di supporto impiegate, onde garantire l'interoperabilità punto-punto dei servizi per gli utenti comunitari; che fattori centrali per incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali sono condizioni di interconnessione e interoperabilità eque, proporzionali e non discriminatorie;

(3) considerando che l'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nel settore delle telecomunicazioni implica la revisione di alcune definizioni esistenti; che, ai fini della presente direttiva, i servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di radiodiffusione e telediffusione; che le condizioni tecniche, le tariffe e le condizioni di impiego e fornitura che si applicano all'interconnessione possono essere diverse da quelle relative alle interfacce utente finale/rete;

(4) considerando che nel quadro normativo relativo all'interconnessione rientrano quelle situazioni in cui le reti interconnesse sono usate per la fornitura commerciale di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico; che nel quadro normativo per l'interconnessione non rientra il caso in cui una rete di telecomunicazioni è usata per la fornitura di servizi disponibili ad un utilizzatore finale o ad un gruppo chiuso di utenti, ma rientra solo il caso in cui una rete di telecomunicazioni è usata esclusivamente per la fornitura di servizi a disposizione del pubblico; che le reti di telecomunicazioni interconnesse possono essere di proprietà delle parti coinvolte o possono essere basate su linee affittate e/o su capacità di trasmissione non di proprietà delle parti interessate;

(5) considerando che, a seguito dell'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nell'ambito dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità, la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione può esigere qualche forma di autorizzazione da parte degli Stati membri; che gli organismi autorizzati a fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico in tutta la Comunità o in parte di essa devono essere liberi di negoziare accordi di interconnessione su base commerciale a norma del diritto comunitario, fatto salvo il controllo e, se necessario, l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione; che, all'interno della Comunità, è necessario garantire un'adeguata interconnessione di alcune reti e l'interoperabilità dei servizi essenziali per il benessere sociale ed economico degli utenti comunitari, in particolare per quanto riguarda le reti e i servizi fissi e mobili di telefonia pubblica e le linee affittate; che, ai fini della presente direttiva, il termine «pubblico» non si riferisce né alla proprietà né ad una serie limitata di offerte denominate «reti pubbliche» o «servizi pubblici», ma riguarda qualsiasi rete o servizio messo a disposizione del pubblico affinché sia utilizzato da terzi;

(6) considerando che è necessario definire gli organismi che detengono diritti e obblighi di interconnessione; che, per incentivare lo sviluppo di nuovi tipi di servizi di telecomunicazione, è importante incoraggiare nuove forme di interconnessione e un accesso speciale alle reti in punti diversi dai punti terminali delle reti offerti alla maggior parte degli utenti finali; che la forza di mercato di un organismo dipende da una serie di fattori, ivi compresa la quota del prodotto o del mercato dei servizi che detiene nel rispettivo mercato geografico, il fatturato relativo alla dimensione del mercato, la capacità di influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, i suoi collegamenti internazionali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che la determinazione degli organismi che hanno una significativa forza di mercato dovrebbe essere effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione tenendo conto della situazione nel mercato in questione;

(7) considerando che l'evoluzione della nozione di servizio universale deve procedere di pari passo con il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e il mutare della domanda degli utenti; che nell'esame futuro della presente direttiva occorrerebbe valutare le nuove condizioni per la fornitura del servizio universale;

(8) considerando che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale contribuiscono agli obiettivi della coesione economica e sociale e dell'equivalenza, sul piano territoriale, della Comunità; che all'interno di uno Stato membro più di un organismo può dover assolvere agli obblighi di servizio universale; che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare quanto prima l'introduzione di nuove tecnologie quali la rete di servizi digitali integrali (ISDN) su una base quanto più ampia possibile; che, allo stato attuale dello sviluppo della ISDN nella Comunità tale rete non è accessibile a tutti gli utenti e non è soggetta alle disposizioni in materia di servizio universale della presente direttiva; che può essere opportuno valutare a tempo debito se la ISDN debba essere parte del servizio universale; che nel calcolo del costo netto del servizio universale occorre tenere in debito conto i costi e le entrate oltre a fattori economici esterni e ai benefici intangibili che risultano dalla fornitura del servizio universale, ma che non dovrebbero ostacolare l'attuale processo di riequilibrio delle tariffe; che i costi connessi con gli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti; che i contributi finanziari legati alla ripartizione dei suddetti obblighi dovrebbero essere scorporati dalle tariffe di interconnessione; che, allorquando un obbligo di servizio universale rappresenta un onere eccessivo per un organismo, è opportuno permettere agli Stati membri di istituire meccanismi per ripartire il costo netto delle forniture del servizio universale di una rete telefonica pubblica fissa e di un servizio telefonico pubblico fisso con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che ciò dovrebbe rispettare i principi del diritto comunitario, in particolare quello della non discriminazione e della proporzionalità, e dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 100 A del trattato;

(9) considerando che è importante definire principi che garantiscano la trasparenza, l'accesso alle informazioni, la non discriminazione e la parità di accesso, in particolare per gli organismi che detengono una quota di mercato significativa;

(10) considerando che la determinazione dei prezzi di interconnessione costituisce un fattore essenziale per stabilire la struttura e l'intensità della concorrenza nel processo di trasformazione verso la liberalizzazione del...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT