Council Directive 88/661/EEC of 19 December 1988 on the zootechnical standards applicable to breeding animals of the porcine species

Coming into Force22 December 1988
End of Effective Date18 July 2016
Celex Number31988L0661
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1988/661/oj
Published date31 December 1988
Date19 December 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 382, 31 December 1988
EUR-Lex - 31988L0661 - IT 31988L0661

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1988 pag. 0036 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0096


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabifi agli animali riproduttori della specie suina (88/66l/CEE)

Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunit economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'allevamento e la produzione di animali della specie suina occupano un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità; che essi possono costituire una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola:

considerando che occorre incoraggiare la produzione di animali della specie suina e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall'utilizzazione di animali riproduttori di razza pura o di animali riproduttori ibridi;

considerando che, nel quadro delle rispettive politiche nazionali di allevamento, la maggioranza degli Stati membri ha finora cercato di incoraggiare la produzione di animali rispondenti a norme zootecniche ben determinate; che l'esistenza di disparità nell'attuazione di tali politiche può costituire un ostacolo agli scambi intracomunitari;

considerando che, per eliminare tali disparità e contribuire così all'incremento della produttività dell'agricoltura nel settore considerato, occore liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti i riproduttori; che la liberalizzazione totale degli scambi presuppone un'ulteriore armonizzazione complementare, specialmente per quanto concerne l'ammissione alla riproduzione e i criteri di iscrizione nei libri genealogici o nei registri;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati elaborati in conformità di una procedura comunitaria;

considerando che si devono adottare misure di applicazione; che, ai fini dell'attuazione delle misure previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato zootecnico permanente istituito dal Consiglio con la decisione 77/505/CEE (4)

considerando che, nell'attesa delle decisioni comunitarie complementari, gli Stati membri possono, nel rispetto delle regole generali del trattato, mantenere le loro disposizioni nazionali;

considerando che è necessario disporre che le importazioni di suini riproduttori provenienti dai paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni più favorevoli di quelle applicate nella Comunità;

considerando...

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