Commission Regulation (EC) No 1898/2006 of 14 December 2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

Coming into Force30 December 2006,31 March 2006
End of Effective Date21 June 2014
Celex Number32006R1898
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1898/oj
Published date02 December 2008
Date14 December 2006
CourtEuropean Commission
L_2006369IT.01000101.xml
23.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 369/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1898/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 16 e l’articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 510/2006 ha stabilito norme generali in merito alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2).
(2) A fini di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (3) e il regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari (4), devono essere abrogati e sostituiti da un nuovo regolamento.
(3) Occorre definire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può chiedere la registrazione. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla delimitazione della zona, tenendo conto della zona tradizionale di produzione, e alle caratteristiche del prodotto. Qualsiasi produttore stabilito nella zona geografica delimitata deve essere in grado di utilizzare la denominazione registrata fintantoché sono soddisfatte le condizioni previste dal disciplinare.
(4) Possono essere registrate solo denominazioni utilizzate nel commercio o nel linguaggio corrente o che sono state storicamente utilizzate in riferimento a specifici prodotti agricoli o alimentari. È necessario stabilire norme specifiche per quanto riguarda le versioni linguistiche di una denominazione, le denominazioni che coprono più prodotti distinti e le denominazioni che sono omonime o parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o razze animali.
(5) La zona geografica deve essere delimitata con riferimento al legame e utilizzando una descrizione dettagliata e precisa, senza ambiguità, che consenta ai produttori o alle autorità competenti e agli organismi di controllo di verificare se le operazioni hanno luogo all’interno della zona geografica delimitata.
(6) Deve essere fornito un elenco delle materie prime utilizzate per le denominazioni d’origine che, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, possono provenire da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono stati inclusi nell’elenco solo animali vivi, carne e latte. Per motivi di continuità non viene proposta alcuna modifica dell’elenco.
(7) Il disciplinare deve includere i provvedimenti presi per garantire la prova dell’origine, assicurando la tracciabilità del prodotto, delle materie prime, degli alimenti per gli animali e di altri elementi che devono provenire dalla zona geografica delimitata.
(8) Esigere che il condizionamento di un prodotto agricolo o alimentare o le operazioni attinenti alla sua presentazione, come l’affettatura o la grattugiatura, possano avere luogo solo entro una zona geografica delimitata costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, tali restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione dell’indicazione geografica o della denominazione di origine. Dette restrizioni devono essere motivate.
(9) Al fine di assicurare un’applicazione coerente del regolamento (CE) n. 510/2006, devono essere specificate le procedure e forniti i modelli per le domande, le opposizioni, le modifiche e le cancellazioni.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

Articolo 2

Norme specifiche relative ad un’associazione

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione quando viene dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni indicate di seguito:

a) la persona di cui trattasi è il solo produttore nella zona geografica delimitata intenzionato a presentare una domanda;
b) la zona geografica delimitata ha caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone vicine o le caratteristiche del prodotto lo differenziano da quelli prodotti nelle zone vicine.

Articolo 3

Norme specifiche relative alla denominazione

1. Può essere registrata solo una denominazione utilizzata, nel commercio o nel linguaggio corrente, per designare lo specifico prodotto agricolo o alimentare.

La denominazione di un prodotto agricolo o alimentare può essere registrata solo nelle lingue che sono o sono state in passato utilizzate per descrivere il suddetto prodotto nella zona geografica delimitata.

2. Una denominazione deve essere registrata nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale occorre registrare anche una trascrizione in caratteri latini.

3. Per prodotti comparabili non possono essere registrate denominazioni omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali se, prima della conclusione della procedura di opposizione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, viene dimostrato che della varietà o della razza di cui trattasi esisteva una tale produzione commerciale al di fuori della zona delimitata prima della data della domanda, che il consumatore rischierebbe di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.

Le denominazioni parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali possono essere registrate, anche se di tali varietà o razze esiste una produzione commerciale rilevante anche al di fuori della zona delimitata, a condizione che i consumatori non rischino di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.

4. Se la domanda di registrazione di una denominazione o l’autorizzazione di una modifica contiene una descrizione del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 che si riferisce a più prodotti distinti dello stesso tipo, per ogni prodotto deve essere dimostrato il rispetto dei requisiti per la registrazione.

Ai fini del presente paragrafo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato.

Articolo 4

Delimitazione della zona geografica

La zona geografica è delimitata facendo riferimento al legame di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006.

La zona geografica deve essere delimitata in modo preciso e dettagliato, così da non presentare ambiguità.

Articolo 5

Norme specifiche su materie prime e alimenti per animali

1. Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 possono essere considerati materie prime solo gli animali vivi, la carne e il latte.

2. Qualunque restrizione relativa all’origine delle materie prime per una denominazione geografica devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 510/2006.

3. Nel caso di un prodotto di origine animale protetto da una denominazione di origine, il disciplinare deve contenere norme dettagliate sull’origine e sulla qualità degli alimenti somministrati. Nella misura del possibile gli alimenti devono provenire dalla zona geografica delimitata.

Articolo 6

Prova dell’origine

1. Il disciplinare deve individuare le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 510/2006, per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, gli alimenti per animali e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.

2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 devono poter individuare:

a) il fornitore, la quantità e l’origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;
b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;
c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).

Articolo 7

Legame

1. Gli elementi che giustificano i legami di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006 devono spiegare in che modo le caratteristiche della zona geografica delimitata influiscono sul prodotto finale.

2. Per quanto riguarda la denominazione d’origine, il disciplinare contiene:

a) informazioni sulla zona geografica, inclusi i fattori naturali e antropici, importanti per
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