2002/79/EC: Commission Decision of 4 February 2002 imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 385)

Coming into Force05 February 2002
End of Effective Date30 September 2006
Celex Number32002D0079
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2002/79(1)/oj
Published date05 February 2002
Date04 February 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 34, 05 February 2002
EUR-Lex - 32002D0079 - IT 32002D0079

2002/79/CE: Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 385]

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 05/02/2002 pag. 0021 - 0025


Decisione della Commissione

del 4 febbraio 2002

che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 385]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/79/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le arachidi originarie o provenienti dalla Cina risultano in molti casi contaminate da livelli eccessivi di aflatossina B1 e di aflatossine totali.

(2) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha osservato che l'aflatossina B1, anche a dosi estremamente basse, causa tumori del fegato e ha un effetto genotossico.

(3) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999(3) definisce i livelli massimi di taluni contaminanti ed in particolare delle aflatossine presenti nei prodotti alimentari. Questi limiti sono stati notevolmente superati nei campioni di arachidi originari o provenienti dalla Cina.

(4) Ciò costituisce una grave minaccia per la sanità pubblica nella Comunità e pertanto si impongono provvedimenti di tutela a livello comunitario.

(5) Dall'8 al 21 maggio 2001 è stata effettuata in Cina una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione europea per valutare i sistemi di controllo messi a punto per prevenire una contaminazione da aflatossine nelle arachidi destinate all'esportazione verso la Comunità europea. A seguito della missione è risultato che, fra l'altro, i controlli relativi alla presenza di aflatossine nelle arachidi sono minimi a livello di produzione o lavorazione. Sono state inoltre constatate carenze per quanto riguarda le prestazioni dei laboratori. Pertanto è...

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