Commission Regulation (EC) No 917/2004 of 29 April 2004 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 797/2004 on actions in the field of beekeeping

Coming into Force01 May 2004
End of Effective Date08 August 2015
Celex Number32004R0917
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/917/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 163, 30 April 2004
L_2004163IT.01008301.xml
30.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 163/83

REGOLAMENTO (CE) N. 917/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 797/2004, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio (2), ha stabilito le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. A fini di chiarezza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (3), e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 797/2004 prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi apicoli. È necessario stabilire gli elementi essenziali di tali programmi, nonché i termini per la loro trasmissione alla Commissione.
(3) È necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario.
(4) Gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento. Le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione.
(5) In sede di attuazione dei programmi apicoli, occorre garantire la coerenza tra le azioni previste dai programmi ed altre misure rientranti nelle varie politiche comunitarie. Occorre in particolare evitare sovraccompensazioni dovute a combinazioni di aiuti nonché contraddizioni nella definizione delle azioni.
(6) Per permettere una certa flessibilità nell'esecuzione del programma, i limiti finanziari comunicati per ogni azione possono variare di una determinata percentuale, senza tuttavia superare il massimale delle previsioni di spesa. Qualora si ricorra alla flessibilità di esecuzione del programma, la partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 50 % delle spese effettivamente sostenute dallo Stato membro interessato.
(7) Per permettere una maggiore flessibilità nell'esecuzione del programma, occorre prevedere la possibilità di adattarne le azioni nel corso del suo svolgimento, purché le azioni adattate corrispondano a quelle previste dal regolamento (CE) n. 797/2004.
(8) È opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi apicoli.
(9) Al fine di effettuare e aggiornare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004 sulla struttura del settore apicolo, occorre stabilire alcune regole riguardo al suo contenuto.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei programmi nazionali di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 797/2004 (di seguito denominati «programmi apicoli») figurano in particolare:

a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 797/2004;
b) le finalità del programma apicolo;
c) la descrizione precisa delle azioni, eventualmente con i costi unitari;
d) la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale, ripartito per esercizio annuale;
e) il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
f) l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi apicoli;
g) le modalità di verifica e di valutazione del programma apicolo.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma apicolo anteriormente al 15 aprile del primo anno del triennio cui si riferisce il programma.

Tuttavia, per il 2004, gli Stati membri comunicano il proprio programma entro il 15 maggio.

2. Gli esercizi annuali del programma apicolo decorrono dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell'anno successivo.

3. Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'anno successivo. I relativi pagamenti devono essere effettuati nel corso dell'esercizio.

Articolo 3

La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi apicoli è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicata nell'allegato I.

Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i rispettivi programmi apicoli entro i termini di cui...

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