Council Regulation (EC) No 131/2004 of 26 January 2004 concerning certain restrictive measures in respect of Sudan

Coming into Force29 January 2004
End of Effective Date10 July 2014
Celex Number32004R0131
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/131/oj
Published date28 January 2004
Date26 January 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 21, 28 January 2004
L_2004021IT.01000101.xml
28.1.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21/1

REGOLAMENTO (CE) N. 131/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 gennaio 2004

relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio, del 9 gennaio 2004, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In considerazione della guerra civile attualmente in corso in Sudan, la posizione comune 2004/31/PESC conferma l'embargo sulle armi imposto nei confronti di questo paese dalla decisione 94/165/PESC del Consiglio (2) e lo rafforza aggiungendovi il divieto di fornitura di assistenza tecnica e di altri servizi connessi ad attività militari, nonché il divieto di prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari.
(2) La posizione comune 2004/31/PESC dispone inoltre deroghe umanitarie all'embargo sulle armi, con particolare riguardo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature e materiale per operazioni di sminamento nel Sudan.
(3) L'embargo su talune forme di assistenza tecnica e finanziaria rientra nell'ambito di applicazione del trattato. Quando tali misure riguardano il territorio della Comunità, l'applicazione dell'embargo richiede una normativa comunitaria, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
(4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'«assistenza tecnica» comprende le forme verbali di assistenza.

Articolo 2

Sono vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l'assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan.

Articolo 3

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti a:

a) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
b) materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
c) attrezzature e materiale impiegati per le operazioni di sminamento.

2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle...

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