Council Regulation (EC) No 2258/96 of 22 November 1996 on rehabilitation and reconstruction operations in developing countries

Coming into Force01 December 1996
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31996R2258
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/2258/oj
Published date28 November 1996
Date22 November 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 306, 28 November 1996
EUR-Lex - 31996R2258 - IT

Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS)

Gazzetta ufficiale n. L 306 del 28/11/1996 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2258/96 DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C (2),

considerando che la Commissione, nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 maggio 1993 su un «programma speciale di sostegno al risanamento nei paesi in via di sviluppo», ha sottolineato la specificità e l'importanza del bisogno di aiuto al risanamento strutturale e alla ricostruzione dei paesi in via di sviluppo gravemente danneggiati a seguito di guerre, di disordini civili e di calamità naturali;

considerando che le conclusioni del Consiglio (Sviluppo) del 2 dicembre 1993 sull'aiuto al risanamento hanno definito i principali obiettivi, le condizioni e i criteri inerenti a detto aiuto e hanno sottolineato la necessità che esso sia impostato e attuato attraverso uno stretto coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri;

considerando che è necessario che la Commissione vigili affinché le azioni avviate nei settori dell'aiuto umanitario, del risanamento e dello sviluppo si attuino in maniera coerente e continua;

considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato, nella sua risoluzione del 16 novembre 1993 (3), l'entità del bisogno di aiuto al risanamento strutturale dei paesi in via di sviluppo e ha ritenuto opportuno, per far fronte a queste esigenze, istituire una speciale linea finanziaria nel bilancio generale delle Comunità europee, dotata di risorse finanziarie consistenti;

considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di iscrivere le azioni di risanamento strutturale in uno schema di sviluppo a medio o a lungo termine;

considerando che il Parlamento ha fatto inoltre osservare l'opportunità di considerare come altamente prioritaria la questione della rapidità dell'aiuto e della sua efficacia;

considerando che l'autorità competente ha iscritto nel bilancio alcune linee destinate a finanziare programmi di risanamento nell'Africa australe (B7-3210) e azioni di ripristino e ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (B7-6410);

considerando che è necessario stabilirne le modalità di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità attua azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 2, in via prioritaria a favore di quelli meno sviluppati, che sono stati gravemente danneggiati a seguito di guerre, di disordini civili o di calamità naturali. Tali azioni, di durata limitata, da avviare il più rapidamente possibile, senza compromettere la qualità della valutazione, sono intese a contribuire a ristabilire il funzionamento dell'economia e delle capacità istituzionali necessarie per restaurare la stabilità sociale e politica di tali paesi e...

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