Council Regulation (EEC) No 1101/89 of 27 April 1989 on structural improvements in inland waterway transport

Coming into Force01 May 1989,28 April 1989
End of Effective Date19 November 2017
Celex Number31989R1101
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1989/1101/oj
Published date28 April 1989
Date27 April 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 116, 28 April 1989
EUR-Lex - 31989R1101 - IT

Regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio del 27 aprile 1989 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/04/1989 pag. 0025 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0165


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1101/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le sovraccapacità strutturali di stiva che si manifestano già da qualche tempo nelle flotte operanti sulla rete delle vie navigabili intercollegate di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi incidono in misura notevole sull'economia dei trasporti, segnatamente dei trasporti di merci per via navigabile;

considerando che per i prossimi anni le previsioni relative a tale settore non lasciano scorgere un aumento della domanda sufficiente ad assorbire le sovraccapacità; che, di fatto, la quota della navigazione interna nel mercato globale dei trasporti continua a diminuire a causa dei graduali mutamenti in corso nelle industrie di base che provvedono al proprio approvvigionamento essenzialmente per via navigabile;

considerando che soltanto un'azione di demolizione coordinata a livello comunitario consente di attuare a breve termine una riduzione sostanziale delle sovraccapacità e di risanare pertanto le strutture della navigazione interna;

considerando che le azioni di demolizione di battelli organizzate a livello nazionale da taluni Stati membri hanno registrato risultati senz'altro positivi, ma ancora insufficienti, mancando, in particolare, un coordinamento di tali azioni su scala internazionale;

considerando che per garantire un'effettiva riduzione delle eccedenze di stiva è condizione indispensabile definire un approccio comune affinché gli Stati membri adottino congiuntamente provvedimenti volti alla realizzazione di uno stesso obiettivo; che è opportuno a tal fine che negli Stati membri particolarmente interessati alla navigazione interna si istituiscano « fondi di demolizione » e che detti Stati ne assicurino l'amministrazione; che le imprese stabilite in altri Stati membri, ma che effettuano operazioni di trasporto sulle idrovie intercollegate degli Stati membri interessati devono partecipare ad uno di tali fondi;

considerando che le sovraccapacità si manifestano in generale in tutti i settori del mercato dei trasporti per via navigabile; che i provvedimenti da adottare devono quindi avere carattere generale e riguardare tutti i battelli da carico e gli spintori; che si potrebbe tuttavia prevedere un'esenzione per i battelli che, a motivo delle loro dimensioni o della loro esclusiva destinazione a mercati nazionali chiusi, non contribuiscono ad alimentare le sovraccapacità della summenzionata rete delle vie navigabili intercollegate; che occorre invece inglobare nel sistema, per la loro influenza sui mercati dei trasporti, le flotte private che effettuano trasporti per conto proprio;

considerando che la preoccupante situazione economica e sociale del settore dei battelli di portata lorda inferiore a 450 tonnellate ed in particolare la situazione finanziaria e le limitate possibilità di riconversione dei battellieri esigono misure specifiche, ad esempio, coefficienti speciali di valorizzazione del materiale fluviale o misure di risanamento specifiche per le reti più colpite; che in quest'ultimo caso è necessario permettere agli Stati membri di escludere questi battelli dal campo d'applicazione del regolamento purché siano fatti rientrare in un piano di risanamento nazionale che non crei distorsioni di concorrenza e sia conforme alle disposizioni del trattato in materia di aiuti;

considerando che a causa delle differenze fondamentali tra i mercati dei trasporti di carichi secchi e dei trasporti di carichi liquidi è auspicabile istituire, all'interno dello stesso fondo, una contabilità distinta per i battelli adibiti al trasporto di carichi secchi e le navi cisterna;

considerando che, nel quadro di una politica economica rispondente al trattato, il risanamento strutturale di un determinato settore economico spetta in primo luogo agli operatori del settore medesimo; che spetta pertanto alle imprese operanti nel settore della navigazione interna sostenere i costi del sistema che verrà instaurato; che, per garantire l'avvio del sistema e per renderlo immediatamente operativo, è tuttavia necessario prevedere un prefinanziamento da parte degli Stati membri interessati sotto forma di prestiti rimborsabili; che a motivo della difficile situazione economica di dette imprese è opportuno che tali prestiti siano concessi senza interessi;

considerando che secondo l'articolo 74 del trattato gli Stati membri perseguono gli obiettivi di quest'ultimo, per quanto riguarda i trasporti, nel quadro di una politica comune; che risulta dall'articolo 77 che questa politica può richiedere...

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