Council Regulation (EEC) No 3925/91 of 19 December 1991 concerning the elimination of controls and formalities applicable to the cabin and hold baggage of persons taking an intra-Community flight and the baggage of persons making an intra-Community sea crossing

Coming into Force03 January 1992,01 January 1993
End of Effective Date30 April 2016
Celex Number31991R3925
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1991/3925/oj
Published date31 December 1991
Date19 December 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991R3925 - IT

Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1991 pag. 0004 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0064


REGOLAMENTO (CEE) N. 3925/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 8 A del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata in particolare la libera circolazione delle merci; che, in tale contesto, gli aeroporti e i porti marittimi assumono un rilievo particolare in quanto rappresentano al tempo stesso una frontiera esterna ed interna; che, in applicazione del principio della libera circolazione, devono tuttavia essere eliminati i controlli dei bagagli a mano e dei bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari, nonché dei bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria;

considerando tuttavia che i viaggi aerei possono comprendere una serie di voli successivi in parte nella Comunità ed in parte al di fuori di quest'ultima; che per determinati voli occorre tener conto delle necessità pratiche dell'organizzazione dei controlli e della concorrenza internazionale; che per questi casi specifici occorrono disposizioni particolari;

considerando che il trasporto marittimo può comprendere diversi tipi di viaggi; che per taluni casi di trasporto marittimo ocorrono disposizioni particolari;

considerando che dette disposizioni particolari devono applicarsi lasciando impregiudicati i controlli di sicurezza;

considerando che gli Stati membri devono avere tuttavia la possibilità di prendere misure specifiche compatibili con il diritto comunitario per effettuare controlli eccezionali, soprattutto per impedire attività criminali...

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