Council Regulation (EEC) No 3925/91 of 19 December 1991 concerning the elimination of controls and formalities applicable to the cabin and hold baggage of persons taking an intra-Community flight and the baggage of persons making an intra-Community sea crossing
Coming into Force | 03 January 1992,01 January 1993 |
End of Effective Date | 30 April 2016 |
Celex Number | 31991R3925 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3925/oj |
Published date | 31 December 1991 |
Date | 19 December 1991 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 374, 31 December 1991 |
Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1991 pag. 0004 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0064
REGOLAMENTO (CEE) N. 3925/91 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1991
relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, a norma dell'articolo 8 A del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata in particolare la libera circolazione delle merci; che, in tale contesto, gli aeroporti e i porti marittimi assumono un rilievo particolare in quanto rappresentano al tempo stesso una frontiera esterna ed interna; che, in applicazione del principio della libera circolazione, devono tuttavia essere eliminati i controlli dei bagagli a mano e dei bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari, nonché dei bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria;
considerando tuttavia che i viaggi aerei possono comprendere una serie di voli successivi in parte nella Comunità ed in parte al di fuori di quest'ultima; che per determinati voli occorre tener conto delle necessità pratiche dell'organizzazione dei controlli e della concorrenza internazionale; che per questi casi specifici occorrono disposizioni particolari;
considerando che il trasporto marittimo può comprendere diversi tipi di viaggi; che per taluni casi di trasporto marittimo ocorrono disposizioni particolari;
considerando che dette disposizioni particolari devono applicarsi lasciando impregiudicati i controlli di sicurezza;
considerando che gli Stati membri devono avere tuttavia la possibilità di prendere misure specifiche compatibili con il diritto comunitario per effettuare controlli eccezionali, soprattutto per impedire attività criminali...
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