Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States

Coming into Force10 April 1992,01 January 1993
End of Effective Date03 December 2011
Celex Number31992R0881
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/881/oj
Published date09 April 1992
Date26 March 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 95, 9 April 1992
EUR-Lex - 31992R0881 - IT 31992R0881

Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 09/04/1992 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 881/92 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1992 relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada sul territorio della Comunità; che tali norme devono essere fissate in modo da contribuire alla realizzazione del mercato interno dei trasporti;

considerando che detto regime uniforme d'accesso al mercato comporta altresì la realizzazione della libera prestazione di servizi, mediante l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto di essere stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che per quanto concerne i trasporti in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa è opportuno rinviare, fino alla conclusione o all'adeguamento degli accordi appropriati con i paesi terzi interessati, l'applicazione della libera prestazione dei servizi per il tragitto sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico, al fine di assicurare il rispetto del principio della non discriminazione e la parità delle condizioni di concorrenza tra i trasportatori comunitari;

considerando che in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985 nella causa 13/83 (4) e alle conclusioni adottate il 28 e 29 giugno 1985 dal Consiglio europeo in merito alla comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno, il Consiglio ha adottato, il 21 giugno 1988, il regolamento (CEE) n. 1841/88 (5) che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada (6);

considerando che in virtù dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 3164/76, inserito dal regolamento (CEE) n. 1841/88, a decorrere dal 1o gennaio 1993, per i trasporti da esso contemplati, devono essere aboliti i contingenti comunitari, i contingenti bilaterali tra Stati membri ed i contingenti applicabili ai trasporti in transito a destinazione o in provenienza da paesi terzi, e deve essere istituito un regime di accesso al mercato non soggetto a restrizioni quantitative, fondato su criteri qualitativi che i trasportatori su strada debbono soddisfare;

considerando che detti criteri qualitativi sono previsti principalmente nella direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (7);

considerando che, in virtù dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 3164/76, inserito dal regolamento (CEE) n. 1841/88, il Consiglio deve adottare le misure necessarie all'applicazione del suddetto articolo 4 bis;

considerando che, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di accesso, è opportuno che l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada sia vincolata al rilascio di una licenza comunitaria di trasporto non soggetta a contingentamento;

considerando che, in virtù della prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri (8), taluni trasporti sono attualmente esentati da qualsivoglia regime di contingentamento e di autorizzazione di trasporto; che, nel contesto della nuova organizzazione del mercato istituita con il presente regolamento, occorre mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra autorizzazione di trasporto per alcuni di questi trasporti, dato il loro carattere particolare;

considerando che è necessario determinare le condizioni di rilascio e ritiro di tali licenze nonché i trasporti a cui si applicano e la durata di validità e le modalità d'impiego delle licenze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento è applicabile ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i tragitti effettuati nel territorio della Comunità.

2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il...

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