Council Directive 78/176/EEC of 20 February 1978 on waste from the titanium dioxide industry

Coming into Force22 February 1978
End of Effective Date06 January 2014
Celex Number31978L0176
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/176/oj
Published date25 February 1978
Date20 February 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 54, 25 February 1978
EUR-Lex - 31978L0176 - IT 31978L0176

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1978 pag. 0019 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0092


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

relativa ai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio

( 78/176/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio presentano rischi pregiudizievoli per la salute dell ' uomo e per l ' ambiente ; che occorre quindi prevenire e diminuire progressivamente l ' inquinamento provocato da tali rifiuti in vista della sua eliminazione totale ;

considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia d ' ambiente del 1973 ( 3 ) e del 1977 ( 4 ) prevedono la necessità di intraprendere un ' azione comunitaria per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio ;

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio puo creare diseguaglianza nelle condizioni di concorrenza ed avere percio un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere , con una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che , a tal fine , occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occorre fare ricorso all ' articolo 23 del trattato ;

considerando che la direttiva 75/442/CEE ( 5 ) riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale ; che per i rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell ' ambiente contro gli effetti nociv dei rifiuti , dell ' abbandono o del deposito incontrollati degli stessi ;

considerando che per raggiungere tali obiettivi occorre prevedere un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico , l ' immersione , lo stoccaggio , il deposito e l ' iniezione dei rifiuti e che occorre subordinare il rilascio di tale autorizzazione a condizioni specifiche ;

considerando che allo scarico , all ' immersione , allo stoccaggio , al deposito e all ' iniezione dei rifiuti è necessario unire sia un controllo di questi ultimi sia il controllo e la sorveglianza dell ' ambiente interessato ;

considerando che per gli stabilimenti industriali già esistenti gli Stati membri devono stabilire anteriormente al 1 * luglio 1980 programmi di riduzione progressiva dell ' inquinamento causato da tali rifiuti , in vista della sua eliminazione ; che questi programmi devono fissare obiettivi generali di riduzione da conseguire entro e non oltre il 1 * luglio 1987 e indicare le misure da adottare per ogni singolo stabilimento ;

considerando che per gli stabilimenti industriali nuovi gli Stati membri devono rilasciare un ' autorizzazione preventiva ; che questa deve essere preceduta da uno studio d ' impatto sull ' ambiente e puo essere rilasciata solo alle imprese che si impegnano a utilizzare soltanto i materiali , i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato meno nocivi per l ' ambiente ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva ha come oggetto la prevenzione e , in vista della sua eliminazione , la diminuzione progressiva dell ' inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio .

2 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) inquinamento :

lo scarico di qualsiasi residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio , effettuato direttamente o indirettamente dall ' uomo in un ambiente , le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana , nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico , compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi dell ' ambiente interessato ;

b ) rifiuto :

_ ogni residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio , di cui il detentore si disfa o ha l ' obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti ;

_ ogni residuo risultante da un processo di trattamento di un residuo del tipo definito al primo trattino ;

c ) eliminazione :

_ la raccolta...

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