Council Regulation (EC) No 1407/2002 of 23 July 2002 on State aid to the coal industry

Coming into Force24 July 2002,02 August 2002
End of Effective Date31 December 2010
Celex Number32002R1407
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/1407/oj
Published date02 August 2002
Date23 July 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 205, 02 August 2002
EUR-Lex - 32002R1407 - IT 32002R1407

Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 02/08/2002 pag. 0001 - 0008


Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio

del 23 luglio 2002

sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87, paragrafo 3, lettera e) e 89,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del comitato consultivo istituito conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato CECA e le regole adottate per la sua applicazione, in particolare la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(5), scadono il 23 luglio 2002.

(2) Lo squilibrio concorrenziale del carbone comunitario rispetto al carbone importato ha imposto all'industria carboniera negli ultimi decenni l'adozione di importanti misure di ristrutturazione e riduzione di attività.

(3) La Comunità è diventata sempre più dipendente dalle importazioni di fonti di energia primaria. Secondo il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000, una diversificazione delle fonti energetiche per zone geografiche e per prodotti consentirà di creare condizioni di approvvigionamento più sicure. Tale strategia prevede anche lo sviluppo di fonti interne di energia primaria, con particolare riferimento a quelle utilizzate nella produzione di elettricità.

(4) Inoltre, la situazione politica mondiale conferisce una dimensione del tutto nuova alla valutazione dei rischi geopolitici e dei rischi di sicurezza in materia energetica, dando un significato più ampio al concetto di sicurezza dell'approvvigionamento. In tale contesto, occorre procedere ad una valutazione sistematica dei rischi legati alla struttura dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

(5) Come afferma il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, risulta quindi necessario, in base agli attuali parametri energetici, adottare misure che permetteranno di garantire l'accesso a riserve carboniere, e quindi una disponibilità potenziale di carbone comunitario.

(6) A tal fine, il Parlamento europeo ha adottato il 16 ottobre 2001 una risoluzione sul Libro verde della Commissione su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che riconosce l'importanza del ruolo del carbone in quanto fonte autoctona di energia. Il Parlamento ritiene che occorra prevedere un sostegno finanziario alla produzione carboniera, pur riconoscendo la necessità di accrescere l'efficacia di questo settore e di ridurne le sovvenzioni.

(7) Il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione - che è espressione del principio generale di precauzione - è un obiettivo che giustifica quindi il mantenimento di capacità di produzione carboniera sostenute da aiuti di Stato. La realizzazione di questo obiettivo non mette tuttavia in discussione la necessità di proseguire nel processo di ristrutturazione dell'industria carboniera dato che in futuro la produzione comunitaria di carbone rimarrà in gran parte non concorrenziale rispetto al carbone importato.

(8) Una produzione minima di carbone contribuirà, unitamente ad altre misure, in particolare quelle dirette a promuovere le fonti rinnovabili, a mantenere una percentuale di fonti interne di energia primaria che consentirà di rafforzare significativamente la sicurezza energetica dell'Unione. Inoltre, una percentuale di fonti comunitarie di energia primaria contribuirà alla promozione degli obiettivi ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile.

(9) Il contesto strategico della sicurezza energetica ha carattere evolutivo il che giustifica a medio termine una revisione del presente regolamento tenendo conto dei contributi di tutte le fonti interne di energia primaria.

(10) Il presente regolamento lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di scegliere le fonti di energia che concorrono al loro approvvigionamento. Eventuali concessioni di aiuti, compresa la loro entità, devono avvenire nel rispetto delle norme applicabili a ciascuna categoria di fonti di energia e tenendo conto dei loro meriti rispettivi.

(11) Conformemente al principio di proporzionalità, la produzione di carbone sovvenzionato deve essere limitata allo stretto necessario per contribuire efficacemente all'obiettivo di sicurezza energetica. Gli aiuti accordati dagli Stati membri saranno quindi limitati alla copertura dei costi di investimento o delle perdite alla produzione corrente quando lo sfruttamento si inserisce in un piano di accesso alle riserve carboniere.

(12) Gli aiuti di Stato volti a contribuire al mantenimento di un accesso a riserve carboniere a titolo della sicurezza energetica dovrebbero essere destinati alle unità di produzione che potrebbero contribuire a tale obiettivo a condizioni economiche soddisfacenti. L'attuazione di questi principi permetterà di erogare aiuti decrescenti all'industria carboniera.

(13) Tenuto conto dei rischi derivanti dagli imprevisti geologici, gli aiuti per coprire gli investimenti iniziali relativi ai costi consentono alle unità di produzione economicamente valide, o prossime ad esserlo, di porre in atto gli investimenti tecnici necessari a mantenere la loro capacità competitiva.

(14) La ristrutturazione dell'industria carboniera ha ripercussioni sociali e regionali importanti conseguenti alle riduzioni di attività. Le unità di produzione non ammissibili agli aiuti al fine di mantenere l'accesso alle riserve di carbone dovranno quindi beneficiare, temporaneamente, di aiuti diretti ad attenuare le conseguenze sociali e regionali legate alla loro chiusura. Questi aiuti permetteranno in particolare agli Stati membri di attuare misure adeguate per procedere ad una riconversione sociale e economica delle regioni colpite dalla ristrutturazione.

(15) Le imprese potranno inoltre beneficiare di aiuti destinati alla copertura di costi che, secondo le pratiche contabili normali, non influiscono sul costo di produzione. Tali aiuti sono finalizzati a coprire oneri eccezionali, più precisamente gli oneri residui.

(16) Grazie alla progressiva riduzione del volume di aiuti erogato all'industria carboniera, gli Stati membri, nel rispetto dei loro imperativi di bilancio, potranno procedere ad una redistribuzione degli aiuti al settore dell'energia secondo criteri diversi, fondati sul principio di un trasferimento progressivo degli aiuti tradizionalmente concessi alle energie convenzionali (in particolare al settore carboniero) verso le fonti energetiche rinnovabili. Gli aiuti alle fonti di energia rinnovabili saranno erogati nel rispetto delle norme e delle modalità dettate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(6).

(17) Nell'assolvimento della sua missione la Comunità deve garantire la...

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