Council Directive 92/109/EEC of 14 December 1992 on the manufacture and the placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances

Coming into Force22 December 1992
End of Effective Date17 August 2005
Celex Number31992L0109
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/109/oj
Published date19 December 1992
Date14 December 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 370, 19 December 1992
EUR-Lex - 31992L0109 - IT 31992L0109

Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 19/12/1992 pag. 0076 - 0082
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0007
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0007


DIRETTIVA 92/109/CEE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1992 relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che taluni Stati membri hanno adottato misure volte a sorvegliare la fabbricazione e l'immissione in commercio di determinate sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; che altri Stati membri stanno per adottare misure analoghe; che è pertanto necessario stabilire norme comuni a livello comunitario in vista della realizzazione del mercato interno unico per evitare qualunque distorsione della concorrenza nel commercio lecito delle suddette sostanze e per garantire un'applicazione uniforme delle norme emanate;

considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, qui di seguito denominata « convenzione delle Nazioni Unite »; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della suddetta convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competente;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite che riguarda il commercio dei precursori, ossia delle sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, viene applicato nell'ambito degli scambi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi in forza del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (4);

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite prevede l'adozione di adeguati provvedimenti per sorvegliare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori; che con decisioni adottate nel corso della trentacinquesima sessione la commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti ha completato l'elenco delle sostanze contenute nelle tabelle di tale convenzione; che si impone di inserire disposizioni corrispondenti nella presente direttiva, al fine di individuare eventuali diversioni illecite di droghe, di sconfinare le importazioni fraudolenti nella Comunità e di garantire l'applicazione di regole comuni di vigilanza sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite è basato su un sistema di sorveglianza degli scambi delle sostanze in parola; che la maggior parte degli scambi di tali sostanze è pienamente lecita; che la documentazione e l'etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sostanze, devono essere sufficientemente chiare; che, nel dotare le autorità competenti dei necessari mezzi di azione, si rende opportuno predisporre, nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta collaborazione con gli operatori interessati, nonché su metodi di raccolta, scambio e utilizzazione delle informazioni;

considerando, d'altro canto, che i metodi di diversione evolvono con grande rapidità e che si ritiene, a livello internazionale, che le procedure identificate all'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite debbano essere rafforzate per lottare efficacemente contro le diversioni dei prodotti in questione;

considerando che la Commissione e sette Stati membri hanno partecipato ai lavori del gruppo d'azione sui prodotti chimici, creato dal vertice economico di Houston (G7) il 10 luglio 1990, per mettere a punto procedure efficaci in modo da impedire la diversione...

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