Council Directive 84/156/EEC of 8 March 1984 on limit values and quality objectives for mercury discharges by sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry
Coming into Force | 12 March 1984,01 July 1989 |
End of Effective Date | 22 December 2012 |
Celex Number | 31984L0156 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1984/156/oj |
Published date | 17 March 1984 |
Date | 08 March 1984 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 74, 17 marzo 1984,Journal officiel des Communautés européennes, L 74, 17 mars 1984 |
Direttiva 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
Gazzetta ufficiale n. L 074 del 17/03/1984 pag. 0049 - 0054
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0183
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0183
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0020
ALLEGATO IV
1 . Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti :
1.1 . Ad ogni entrata della nave :
1.1.1 . nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità , sottoposte alla giurisdizione di tali Stati membri in materia di pesca ;
1.1.2 . nella parte delle sottozone 0 e 1 definite dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-occidentale sottoposta alla giurisdizione della Danimarca o del Canada :
a ) gli elementi indicati al punto 1.5 ,
b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
c ) la data e la sottozona NAFO o divisione CIEM all ' interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca .
Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 in un dato giorno , basta una sola comunicazione della prima entrata .
1.2 . Ad ogni uscita della nave :
1.2.1 . dalla zona di cui al punto 1.1.1 :
a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,
b ) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
c ) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
d ) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture ,
e ) i quantitativi di ciascuna specie espressi in chilogrammi , trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona , e l ' identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo ,
f ) i quantitativi , espresse in chilogrammi , di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona ;
1.2.2 . dalla zona di cui al punto 1.1.2 :
le informazioni di cui alle lettere a ) , b ) , d ) , e ) e f ) ,
g ) i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la comunicazione precedente .
1.3 . Un preavviso di partenza al minimo 48 ore prima dell ' uscita prevista della nave dalla zona di cui al punto 1.1.2 e dalla divisione CIEM XIV .
1.4 . Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui all punto 1.1.1 per la pesca dell ' aringa ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 per la pesca di tutte le specie diverse dall ' aringa :
a ) gli elementi indicati al punto 1.4 ,
b ) i quantitativi catturati di ciascuna specie espressi in chilogrammi successivamente alla comunicazione precedente ,
c ) la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture .
1.5 . a ) Il nome , il segnale di chiamata le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante ,
b ) il numero della licenza , se la nave pesca sotto licenza ,
c ) il numero di serie della trasmissione ,
d ) gli estremi per l ' identificazione del tipo di messagio ,
e ) la data , l ' ora e la posizione geografica della nave .
2.1 . Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles ( indirizzo telex : 24189 FISEU-B ) , tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4 .
2.2 . Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave , il messaggio può essere comunicato da un ' altra nave per conto della prima .
3 . Nome della stazione radio * Segnale di chiamata *
Skagen * OXP *
Blávand * OXB *
Roenne * OYE *
Norddeich * DAF DAK *
* DAH DAL *
* DAI DAM *
* DAJ DAN *
Schevningen * PCH *
Oostende * OST *
North Foreland * GNF *
Humber * GKZ *
Cullercoats * GCC *
Wick * GKR *
Oban * GNE *
Portpatrick * GPK *
Anglesey * GLV *
Ilfracombe * GIL *
Niton * GNI *
Stonehaven * GND *
Portshead * GKA *
* GKB *
* GKC *
Land ' s End * GLD *
Valentia * EJK *
Malin Head * EJM *
Boulogne * FFB *
Brest * FFU *
Saint-Nazaire * FFO *
Bordeaux-Arcachon * FFC *
Prins Christians Sund * OZN * *
Julianhâb * OXF * *
Godthâb * OXI * *
Holsteinsborg * OYS * *
Godhavn * OZM * *
* * Central Godthâb *
Thorshavn * OXJ *
Velferdsstasjon Faeringerhamm * 22239 *
Bergen * LGN *
Farsund * LGZ *
Floroe * LGL *
Rogaland * LGQ *
Tjoeme * LGT *
Alesund * LGA *
4 . Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :
- il nome della nave ,
- l ' indicativo radio ,
- le lettere e cifre di identificazione esterna ,
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi ,
- gli estremi per l ' indicazione del tipo del messagio conformemente al seguente codice :
- messagio all ' entrata in una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : IN ,
- messagio all '( uscita da una zona di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 : OUT ,
- messagio settimanale : WKL ,
- messagio di preavviso di partenza dalla zona di cui al punto 1.1.2 : NL ,
- la posizione geografica ,
- la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui si prevede di cominciare la pesca ,
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca ,
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , usando il codice di cui al punto 5 ,
- la divisione CIEM o la sottozona NAFO in cui sono state effettuate le catture ,
- i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
- il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo ,
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie ,
- il norme del comandante ,
- i quantitativi , espressi in chilogrammi e ripartiti per specie , rigettati in mare dopo la comunicazione precedente , valendosi del codice di cui al punto 5 solo nel caso di operazioni di pesca effettuate nella zona di cui al punto 1.1.2 .
5 . Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo , di cui al punto 4 :
A : gambero boreale ( Pandalus borealis )
B : nasello ( Merluccius merluccius )
C : ippoglosso nero ( Reinhardtius hippoglossoides )
D : merluzzo ( Gadus morhua )
E : eglefino ( Melanogrammus aeglefinus )
F : ippoglosso ( Hippoglossus hippoglossus )
G : sgombro ( Scomber scombrus )
H : suro ( Trachurus trachurus )
I : pesce sorcio ( Coryphaenoides rupestris )
J : merluzzo carbonaro ( Pollachius virens )
K : merlano ( Merlangus merlangus )
L : aringa ( Clupea harengus )
M : cicerello ( Ammodytes sp . )
N : spratto ( Clupea sprattus...
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